Cassazione Penale, Sentenza n. 43846/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma/parziale riforma della condanna per bancarotta documentale, deducendo: (1) errata qualificazione come amministratore di fatto, sostenendo di essere stato solo dipendente con mandato documentale del legale rappresentante e di aver svolto mansioni operative (contatti con officine, fornitori, firma bolle) e (2) insufficiente accertamento dell'elemento soggettivo (dolo specifico) della bancarotta documentale, lamentando che la sentenza si sarebbe basata solo sull'assenza delle scritture e sul danno ai creditori senza provare il dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura, perché la decisione impugnata ha motivato in modo esaustivo la qualificazione di Cesini come amministratore di fatto richiamando la relazione del curatore, dichiarazioni di testimoni, e un atto di delega contabile/finanziaria privo di limiti temporali; la Cassazione ha sottolineato che la rivalutazione di elementi di fatto è preclusa in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha ritenuto che la Corte territoriale aveva logicamente e coerentemente motivato l'esistenza del dolo specifico rilevando la totale assenza dei libri e scritture contabili, la mancata indicazione del loro possibile reperimento e l'irreperibilità del Cesini al momento della richiesta delle scritture da parte del curatore. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma incrimina la sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili; la giurisprudenza richiede il dolo specifico (scopo di profitto ingiusto o di recare pregiudizio ai creditori). La Corte ha ritenuto che tale dolo può essere desunto dalla totale assenza delle scritture e dal comportamento elusivo degli imputati.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, valutando l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso; applicata per imporre il versamento di euro 3.000.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di censura ammissibili in Cassazione ai punti specificamente indicati nel ricorso; il collegio ha ritenuto che i motivi proposti non colpiscono vizi di diritto o motivazione tali da rendere ammissibile il ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione dei fatti: i motivi devono evidenziare vizi di diritto o incongruenze logiche nella motivazione, non la semplice preferenza per una diversa ricostruzione probatoria.
- La qualificazione di 'amministratore di fatto' richiede prove significative e conclusive dello svolgimento di funzioni direttive (deleghe operative/finanziarie, gestione dei rapporti bancari, testimonianze su poteri decisionali); la mera titolarità formale o atti isolati non sono sufficienti.
- Per la bancarotta documentale è richiesto il dolo specifico; tuttavia il dolo può essere desunto anche in via indiziaria da elementi come la sistematica assenza di libri e scritture, la mancata collaborazione nel loro reperimento e comportamenti elusivi (es. irreperibilità al momento delle richieste).
- Chi propone ricorso deve contestare la motivazione del giudice con argomentazioni puntuali e dimostrare l'esistenza di un vizio di diritto; altrimenti il ricorso può essere dichiarato manifestamente infondato e inammissibile con condanna alle spese e a somme alla Cassa delle Ammende.
- Nei giudizi penali la valutazione della prova testimoniale e documentale spetta al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se riscontra errori di diritto o violazioni logiche nella motivazione.
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