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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27395/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Massa, all'esito di giudizio ordinario, aveva assolto l'imputato dal reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p. perché il fatto non sussiste. Avverso tale decisione il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione per saltum, deducendo, tra l'altro, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza assolutoria. Il Procuratore Generale ha chiesto che l'impugnazione fosse qualificata come appello e che gli atti fossero trasmessi alla Corte d'Appello di Firenze. La questione decisa dalla Corte riguarda dunque solo l'ammissibilità/qualificazione del mezzo di impugnazione proposto dal pubblico ministero, in presenza di censure attinenti al vizio di motivazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'impugnazione proposta per saltum non potesse essere trattata come ricorso per cassazione, poiché i motivi dedotti investivano anche, in via subordinata, il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Ha quindi qualificato il ricorso come appello e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze per il giudizio di merito. Non vi è stata decisione sul merito della responsabilità penale dell'imputato, ma soltanto una pronuncia in rito sulla conversione del mezzo di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    Indica il reato oggetto della sentenza assolutoria di primo grado, senza che la Cassazione entri nel merito della sua sussistenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La deduzione del vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione impedisce la trattazione dell'impugnazione come ricorso per cassazione per saltum e impone la conversione in appello.

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione per saltum, quando contenga censure riconducibili al vizio motivazionale, deve essere convertito in appello.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto per saltum va interpretato in base alla reale volontà della parte impugnante; in caso di dubbio, deve privilegiarsi il mezzo ordinario di gravame.
  • Se l'impugnazione per saltum contiene, anche in via subordinata, censure di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., essa non è trattabile come ricorso per cassazione e deve essere convertita in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
  • Il principio di conversione dell'impugnazione opera anche quando il ricorrente sia il pubblico ministero e non solo quando ricorra l'imputato.
  • La presenza di doglianze sulla motivazione della sentenza è incompatibile con l'uso del ricorso per cassazione per saltum, dovendosi utilizzare il rimedio ordinario dell'appello per la rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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