Cassazione Penale, Ordinanza n. 35952/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
Il condannato ha impugnato in Cassazione l’ordinanza del 20 maggio 2025 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. per i reati giudicati con sentenze irrevocabili. Il ricorso investiva il mancato riconoscimento del medesimo disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la continuazione tra i reati risultanti dalla prima e dalla seconda sentenza, pur trattandosi in entrambi i casi di reati in materia di stupefacenti, valorizzando il lasso temporale, le diverse modalità di consumazione (in un caso singolarmente e nell’altro in concorso di persone) e la diversa tipologia delle sostanze. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso né gli articoli relativi ai reati oggetto delle condanne.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa dell’esistenza, già al momento del primo reato, di un programma criminoso unitario che prevedesse i successivi reati almeno nelle linee essenziali. Omogeneità dei reati, identità del bene protetto e vicinanza temporale sono soltanto indici e, da soli, non dimostrano l’unicità della deliberazione. Nel caso concreto, le differenze temporali e nelle modalità di consumazione e la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti sostenevano l’esclusione della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali;
In sede esecutiva la continuazione può essere riconosciuta solo dopo una verifica rigorosa che accerti la programmazione anticipata dei reati successivi, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento della commissione del primo reato.
il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica approfondita e rigorosa dell’unicità del disegno criminoso: occorre accertare che, quando fu commesso il primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- L’omogeneità dei reati, l’identità o analogia dei beni protetti e la contiguità spazio-temporale costituiscono indici valutabili, ma non bastano da soli a dimostrare che i reati derivino da un’unica deliberazione criminosa.
- Il condannato che chiede in sede esecutiva l’applicazione della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta; il mero richiamo alla vicinanza cronologica o all’identità o analogia dei titoli di reato non assolve tale onere.
- L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione quando la motivazione non sia adeguata.
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