Cassazione Civile, Ordinanza n. 26151/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di collaborazione stipulato tra le parti il 30 giugno 1989. In primo grado il Tribunale aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice statale e aveva condannato la società resistente a pagare alla ricorrente una somma di denaro. La Corte d'appello, accogliendo il primo motivo di gravame, ha invece dichiarato l'incompetenza del giudice adito ritenendo devoluta la lite ad arbitri in forza di una clausola compromissoria contenuta nell'accordo di collaborazione, e ha condannato la ricorrente a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. La ricorrente ha proposto sei motivi di regolamento necessario di competenza: con i primi cinque ha censurato la decisione d'appello per avere valorizzato un documento prodotto tardivamente, per avere posto a base della decisione un documento acquisito in modo asseritamente officioso, per violazione del contraddittorio e del principio di non contestazione, e per omesso esame della decisività della contestazione; con il sesto ha dedotto violazione dell'art. 808 c.p.c. sostenendo che il contratto non fosse assoggettato alla clausola arbitrale invocata. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi nella parte in cui censuravano l'affermazione della Corte d'appello circa un dovere del giudice di primo grado di acquisire d'ufficio la prova della clausola arbitrale. Ha affermato che l'eccezione di incompetenza per convenzione d'arbitrato deve essere proposta tempestivamente dalla parte convenuta e che grava su tale parte anche l'onere di provare l'esistenza della clausola arbitrale, producendo nei termini il contratto che la contiene. Poiché la prova era stata prodotta tardivamente, il provvedimento impugnato è stato cassato e la competenza del giudice statale è stata dichiarata; le parti sono state rimesse davanti alla Corte d'appello di Cagliari per la prosecuzione del giudizio e per la decisione sulle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza/sentenza impugnata della Corte d'appello di Cagliari e ha dichiarato la competenza del giudice statale. Ha quindi rimesso le parti innanzi alla Corte d'appello di Cagliari per la trattazione del merito e la liquidazione delle spese del presente giudizio. Le censure sulla specificità della contestazione e sulla riferibilità della clausola arbitrale sono rimaste assorbite, così come il sesto motivo.
Norme richiamate
memoria ai sensi dell'art. 47, comma 5 c.p.c.
norma richiamata solo per la presentazione della memoria nel regolamento di competenza; nessuna specifica interpretazione sostanziale nel provvedimento
memoria ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c.
richiamato quale base per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 c.p.c.
invocato come parametro di censura sulla decisione della Corte d'appello in tema di competenza
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 c.p.c., 183, comma 6 c.p.c., 153, comma 2 c.p.c., 345 c.p.c.
invocato in relazione ai limiti temporali e processuali delle produzioni e delle difese
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 c.p.c., 183, comma 6 c.p.c., 153, comma 2 c.p.c., 345 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente sul tema della rimessione in termini e della tardività della produzione documentale
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38 c.p.c., 183, comma 6 c.p.c., 153, comma 2 c.p.c., 345 c.p.c.
richiamato con riferimento al divieto di nuove prove/documenti in appello
invocato per censurare l'asserito uso officioso del documento da parte del giudice d'appello
invocato per lamentare la mancata instaurazione del contraddittorio sulla produzione documentale
invocato per contestare l'applicazione del principio di non contestazione a una questione di diritto e l'utilizzo del documento ai fini decisori
richiamato per contestare che il contratto dedotto in giudizio fosse soggetto alla clausola compromissoria
la Corte afferma che l'eccezione di incompetenza per convenzione d'arbitrato deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di risposta e non è rilevabile d'ufficio; grava sulla parte l'onere di provare la clausola arbitrale
richiamato per affermare che la convenzione d'arbitrato deve risultare da atto scritto
Massime di principio
- L'eccezione di incompetenza del giudice statale per la presenza di una convenzione arbitrale deve essere sollevata tempestivamente dalla parte convenuta nella comparsa di risposta; il giudice non può rilevarla d'ufficio.
- Quando la controparte contesta l'esistenza o la riferibilità della clausola compromissoria al rapporto dedotto, l'onere di provare la convenzione d'arbitrato grava sulla parte che la invoca, la quale deve produrre tempestivamente l'atto scritto che la contiene.
- La disciplina dei rapporti tra giudice ordinario e arbitri esclude un potere officioso di acquisizione della prova della clausola arbitrale: la competenza arbitrale non può essere affermata in assenza di prova ritualmente introdotta dalla parte interessata.
- Se la decisione di appello fonda la declaratoria di incompetenza su un presunto dovere del giudice di acquisire d'ufficio la prova della clausola arbitrale, tale statuizione è erronea e va cassata.
- Le censure che investono profili ulteriori della decisione, come la specificità della contestazione o la corretta applicazione della clausola compromissoria al contratto, restano assorbite quando sia già accertato il difetto di prova tempestiva della convenzione arbitrale.
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