Cassazione Penale, Ordinanza n. 05709/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, compreso il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui non le era stato riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, deducendo un vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato e, comunque, inammissibile perché sviluppato con argomentazioni di merito. È stato richiamato il principio secondo cui la concessione del beneficio ex art. 175 c.p. presuppone un apprezzamento discrezionale di merito, non sindacabile in cassazione quando il giudice di merito non si limiti alla astratta gravità del reato ma valuti anche l'incidenza del fatto sulla capacità a delinquere e gli aspetti soggettivi della personalità dell'imputata; nel caso concreto la Corte d'appello aveva valorizzato la particolare insidiosità della condotta e l'elevata intensità del dolo come ragioni ostative.
Norme richiamate
La concessione del beneficio della non menzione integra una valutazione tipicamente di merito, fondata anche sull'incidenza del reato sulla capacità a delinquere e sui profili soggettivi della personalità; tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivato.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito.
- Ai fini dell'art. 175 c.p., il giudice deve considerare non solo la gravità astratta del reato, ma anche la concreta incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere e gli elementi soggettivi della personalità dell'imputato.
- Quando la motivazione del giudice di merito indica ragioni ostative specifiche, quali la particolare insidiosità della condotta e l'elevata intensità del dolo, la doglianza contro il diniego del beneficio è manifestamente infondata in sede di legittimità.
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