Cassazione Civile, Sentenza n. 3266/2022 del 02/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla qualificazione della vendita (2006) di un impianto di radiodiffusione: la contribuente aveva trattato l'operazione come mera cessione di beni con applicazione e detrazione IVA; l'Agenzia delle entrate ha invece ritenuto si trattasse di cessione di ramo d'azienda, imponendo l'imposta proporzionale di registro e contestando la detrazione IVA di euro 16.000,00 (con sanzioni). La questione ha riguardato l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dall'art. 27, comma 7-bis, d.lgs. n. 177/2005 (nella versione introdotta dall'art.40, comma 9-bis, d.l. n.201/2011), che qualifica la cessione anche di un solo impianto radiotelevisivo non costituito unicamente da attrezzature come cessione di ramo d'azienda e dichiara intangibili e non rettificabili gli atti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha riconosciuto che, in forza del comma 7-bis dell'art. 27 d.lgs. n. 177/2005 (introdotto dal d.l. n. 201/2011), l'Agenzia non poteva rettificare ai fini tributari la qualificazione dell'operazione effettuata dalle parti nel 2006. Ne consegue il riconoscimento della legittimità della detrazione IVA operata dalla società acquirente e la definizione favorevole del giudizio originario; spese compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 27, comma 7-bis, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (introdotto dall'art. 40, comma 9-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214)
La cessione anche di uno solo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi a trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari
Stabilisce un criterio rigido per le cessioni future (anche un singolo impianto non costituito solo da attrezzature è cessione di ramo d'azienda) e, soprattutto, tutela l'intangibilità fiscale delle cessioni poste in essere prima dell'entrata in vigore, impedendo all'Amministrazione di riqualificare fiscalmente operazioni pregresse.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Norma richiamata per l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale alle cessioni di azienda/ramo d'azienda; rilevante per la distinzione tra regime di registro e regime IVA.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lettera b)
Richiamata in relazione all'ambito di applicazione dell'IVA: la cessione di beni è soggetta a IVA, mentre la cessione di azienda/ramo d'azienda è esclusa e rileva ai fini dell'imposta di registro.
Art. 12 delle preleggi; art. 3 del d.lgs. n. 472/1997
Citati nella doglianza dei ricorrenti in relazione ai principi di applicazione della legge nel tempo e alle sanzioni tributarie; non hanno prevalso rispetto alla tutela dell'intangibilità prevista dal comma 7-bis.
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 33/E del 10 aprile 2012
Chiarisce l'intangibilità fiscale delle cessioni pregresse e afferma che la qualificazione giuridica attribuita dalle parti alle operazioni anteriori all'entrata in vigore della norma rimane determinante ai fini tributari.
Massime di principio
- Per le cessioni di impianti radiotelevisivi effettuate dopo l'entrata in vigore del comma 7-bis, anche la vendita di un singolo impianto che comprenda elementi diversi dalle sole attrezzature deve essere qualificata come cessione di ramo d'azienda (esclusa dall'IVA, assoggettata a registro).
- Le operazioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del comma 7-bis mantengono la qualificazione giuridico-tributaria data dalle parti e non possono essere rettificate dall'Amministrazione ai fini tributari (intangibilità fiscale).
- In caso di contestazione di operazioni pregresse è cruciale dimostrare la data dell'atto e la qualificazione concordata dalle parti; tale prova può impedire il recupero di IVA o la riqualificazione in cessione di ramo d'azienda da parte dell'Amministrazione.
- Per le operazioni successive all'entrata in vigore della norma, valutare non solo l'oggetto materiale (attrezzature) ma anche il trasferimento di contratti, diritti d'uso di frequenze, avviamento e altre risorse immateriali: la presenza di tali elementi indica la natura di ramo d'azienda.
- In controversie simili è utile richiamare risoluzioni amministrative e giurisprudenza consolidata che interpretano il comma 7-bis in senso di protezione delle operazioni pregresse e di applicazione rigorosa per le cessioni future.
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