Cassazione Penale, Ordinanza n. 15197/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e rilevata l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per due capi di imputazione, entrambi ricondotti alla disciplina sul reddito di cittadinanza. Con un unico motivo ha dedotto mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. In sostanza, ha contestato la ricostruzione dei fatti seguita dai giudici di merito, sostenendo una lettura alternativa della propria condotta e del dato economico rilevante ai fini della sussistenza del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero meramente reiterative di quelle già esaminate in appello e mirassero a una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. I giudici di merito avevano infatti chiarito che, ai fini della produzione di un reddito da dichiarare per il reddito di cittadinanza, è sufficiente l'accredito delle somme sul conto relativo al gioco, senza necessità del prelievo, e che non assume rilievo neppure un saldo negativo.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
norma incriminatrice richiamata quale base dei capi di imputazione relativi alle false indicazioni/omissioni connesse al reddito di cittadinanza; la Corte la menziona come titolo dei reati contestati senza soffermarsi oltre sul contenuto precettivo.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la regola secondo cui alla declaratoria di inammissibilità consegue la sanzione pecuniaria salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera ricostruzione alternativa del fatto quando la censura sia già stata scrutinata e motivatamente respinta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già disattese in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata, è inammissibile.
- Ai fini della valutazione del reddito rilevante per prestazioni pubbliche connesse al reddito di cittadinanza, può essere sufficiente l'accredito delle somme sul conto di gioco, senza che sia necessario il successivo prelievo, e il saldo negativo non esclude di per sé la rilevanza del dato reddituale ai fini della dichiarazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15171/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15172/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15175/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15176/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15177/2026 del 28/04/2026
- ordinanza_penale · 28 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 15178/2026 del 28/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →