Cassazione Civile, Ordinanza n. 08806/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Un'Autorità di sistema portuale aveva affidato, con una serie di contratti collegati, la progettazione, la verifica progettuale, l'appalto dei lavori e la direzione lavori di opere di infrastrutturazione di security di un porto. Dopo il verificarsi di episodi di ribaltamento di parte della recinzione sia in corso d'opera sia dopo il collaudo, l'ente aveva promosso accertamento tecnico preventivo e poi causa di merito chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti di progettisti, esecutori, verificatori, direttori lavori, collaudatori e rispettive assicurazioni. Il Tribunale di Brindisi aveva respinto l'eccezione di incompetenza per materia, ritenendo la controversia sottratta alla sezione specializzata imprese e attribuendola al tribunale ordinario. L'impresa appaltatrice ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 6 c.p.c. e 3-4 d.lgs. 168/2003, sostenendo che l'appalto aveva rilevanza comunitaria e che la competenza della sezione imprese era inderogabile, quindi non superabile da una clausola di foro convenzionale. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, assumendo che la presenza di persone fisiche convenute non escludesse la competenza specializzata, poiché le domande erano comunque connesse a quella principale e dovevano essere attratte dalla sezione imprese.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza. Ha affermato che la competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bari era inderogabile e che non rilevava la clausola di foro convenzionale invocata dal Tribunale di Brindisi. Ha inoltre ritenuto che la domanda risarcitoria, pur articolata verso soggetti contrattualmente vincolati e verso soggetti terzi, traeva origine da un unico fatto costitutivo e integrava una connessione oggettiva forte, sicché le domande connesse erano attratte alla competenza specializzata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rimesso le parti davanti al Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di impresa, anche per le spese del giudizio.
Norme richiamate
"in ogni caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge"
la clausola di foro convenzionale non può operare quando la competenza inderogabile è espressamente prevista dalla legge.
richiamato in relazione alla connessione tra cause e all'attrazione delle domande connesse verso il giudice competente sulla causa principale.
evocato quale una delle ipotesi di connessione rilevanti ai fini dello spostamento di competenza verso il foro specializzato.
evocato quale ipotesi di connessione rilevante ai fini dell'attrazione di cause al giudice specializzato.
evocato quale ipotesi di connessione rilevante ai fini dell'attrazione di cause al giudice specializzato.
evocato quale ipotesi di connessione rilevante ai fini dell'attrazione di cause al giudice specializzato.
art. 3 d.lgs. 17 giugno 2003 n. 168
istituisce una competenza per materia e territorio inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa; le cause connesse possono essere attratte al relativo foro nei limiti delle ipotesi di connessione considerate dalla norma.
art. 4 d.lgs. 17 giugno 2003 n. 168
concorre, insieme all'art. 3, a delineare la competenza inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa.
richiamato per affermare che, in presenza di un unico fatto costitutivo del danno, le diverse responsabilità dei convenuti si collocano nell'ambito di un illecito unitario con pluralità di soggetti.
configura una responsabilità extracontrattuale speciale, che pur presupponendo un rapporto contrattuale supera i confini del vincolo negoziale ed è applicabile anche ai danni da rovina o gravi difetti dell'opera.
richiamato come parametro generale rispetto al quale l'art. 1669 c.c. opera come norma speciale di responsabilità extracontrattuale.
d.lgs. 17 giugno 2003 n. 168, art. 3, comma 2, lett. f)
attribuisce alle sezioni imprese la competenza per i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria quando parte del rapporto sia una delle società indicate dalla norma.
d.lgs. n. 163/2006, art. 141, comma 10
indicato per evidenziare che la responsabilità ex art. 1669 c.c. è prevista anche nel sistema dei contratti pubblici di appalto.
d.lgs. n. 50/2016, art. 102, comma 5
richiamato per ribadire il collegamento della responsabilità per gravi difetti/rovina all'ambito degli appalti pubblici.
richiamato soltanto in relazione alla procura speciale rilasciata per il controricorso.
richiamato quanto alla trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Massime di principio
- La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, quando prevista dal d.lgs. n. 168/2003, ha natura inderogabile e non può essere superata da una clausola di foro convenzionale ex art. 28 c.p.c.
- Le domande risarcitorie che derivano da un unico fatto costitutivo, pur se proposte contro soggetti diversi per titolo contrattuale o extracontrattuale, possono essere attratte alla competenza del giudice specializzato quale causa connessa.
- La responsabilità ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale speciale e, quando si inserisce in un contesto di appalto pubblico di rilevanza comunitaria, non esclude la competenza della sezione imprese ma ne conferma il collegamento funzionale.
- La mancata contestazione della competenza in un procedimento di accertamento tecnico preventivo non preclude la successiva eccezione di incompetenza nel giudizio di merito.
- La presenza in giudizio di persone fisiche, insieme a soggetti societari, non impedisce l'attrazione della controversia alla competenza specializzata se la domanda principale e quelle connesse rientrano nell'ambito applicativo della norma attributiva di competenza.
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