Cassazione Civile, Ordinanza n. 33560/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una professionista aveva agito ex art. 702 bis c.p.c. per ottenere il pagamento del saldo delle prestazioni di assistenza legale rese in favore di più assistiti. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda e condannato i convenuti al pagamento di una somma a saldo. Successivamente la professionista aveva proposto istanza di correzione di errore materiale, lamentando che il provvedimento non avesse riconosciuto anche gli accessori di legge, cioè spese generali, IVA e CAP. Il Tribunale aveva accolto l'istanza e, nel provvedimento di correzione, aveva anche posto le spese del procedimento a carico dei ricorrenti. In Cassazione questi ultimi hanno dedotto la violazione degli artt. 91 e 287 c.p.c. e ss., sostenendo che nel procedimento di correzione dell'errore materiale, per la sua natura non decisoria e sostanzialmente ordinatoria/amministrativa, non può essere pronunciata condanna alle spese perché manca una vera soccombenza processuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha ribadito che nel procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 c.p.c. non è ammissibile alcuna statuizione sulle spese processuali, perché il relativo provvedimento ha natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa e non introduce un procedimento contenzioso idoneo a configurare soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Pertanto ha accolto il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., eliminando dal provvedimento impugnato la condanna alle spese. Ha inoltre dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità, considerata la natura del procedimento e la mancata costituzione della controparte.
Norme richiamate
La condanna alle spese presuppone un procedimento contenzioso e una posizione di soccombenza; non è applicabile al procedimento di correzione degli errori materiali.
Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa, sicché non consente pronunce sulle spese.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito eliminando la statuizione sulle spese dal provvedimento impugnato.
Richiamati per censurare la condanna alle spese inserita nel procedimento di correzione.
Norma richiamata per descrivere il rito introduttivo della domanda monitoria/semplificata della professionista per il pagamento del compenso.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere pronunciata condanna alle spese, perché manca un vero giudizio contenzioso e, quindi, il presupposto della soccombenza.
- La natura ordinatoria o amministrativa del provvedimento di correzione impedisce l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. anche quando l'istanza venga accolta o respinta.
- Quando la soluzione della censura non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., eliminando la statuizione illegittima dal provvedimento impugnato.
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