Cassazione Penale, Ordinanza n. 11912/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro un'ordinanza del 4 novembre 2025 emessa dalla Procura generale presso la Corte di appello di Palermo, ufficio indicato come titolare dell'esecuzione della pena. Il ricorso non conteneva, per come riportato nel testo, censure di merito sul provvedimento, ma si infrangeva contro il rilievo preliminare che l'atto impugnato non fosse ricorribile per cassazione. La Corte ha quindi esaminato d'ufficio l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato che il provvedimento impugnato non rientra tra quelli impugnabili ai sensi dell'art. 606, comma 2, c.p.p., né esiste una norma speciale che ne consenta l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile. Ha osservato che l'art. 606, comma 2, c.p.p. consente il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili, mentre l'ordinanza della Procura generale, quale atto del pubblico ministero incaricato dell'esecuzione della pena, non ha tale natura. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente in dispositivo.
Norme richiamate
"il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili"
Il ricorso per cassazione è ammesso, salvo speciali previsioni, solo avverso sentenze di appello o sentenze inappellabili; un provvedimento della Procura generale non rientra in questa categoria e quindi non è impugnabile con tale mezzo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto contro un provvedimento che non abbia natura di sentenza pronunciata in grado di appello o di sentenza inappellabile, salvo che una norma speciale preveda espressamente l'impugnazione.
- L'ammissibilità del ricorso per cassazione va verificata preliminarmente in base alla tipologia dell'atto impugnato; se l'atto è emesso dal pubblico ministero nell'ambito dell'esecuzione della pena e il sistema non ne prevede l'impugnabilità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto originario di impugnabilità dell'atto, seguono le conseguenze economiche processuali previste dalla legge, incluse spese del procedimento e somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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