Cassazione Penale, Sentenza n. 00478/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. di Nocera Inferiore (21/07/2025) che aveva applicato nei confronti del ricorrente la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Trecase per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente contestava: a) la mancanza di gravità indiziaria per la scarsa efficacia drogante delle sostanze (basse percentuali di THC), sostenendo che il mero dato ponderale non prova l'offensività concreta; b) l'illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, dato che l'attività sarebbe stata svolta con trasparenza e sospesa dopo l'entrata in vigore dell'art. 18 d.l. n. 85/2025, con fatture dimostranti assenza di forniture dopo aprile 2025; c) la scelta di una misura afflittiva (obbligo di dimora cumulata con interdizione all'esercizio dell'attività) ritenuta sproporzionata rispetto alla possibilità di misure meno gravose (es. obbligo di presentazione alla P.G.). I fatti materiali contestati includevano il sequestro di ingenti quantità di foglie e infiorescenze (pe. 4.862 g; 2.726,42 g; 2.312 g; 7.306,66 g; 56,50 g) distribuite su più punti vendita dell'attività commerciale "420 Solutions Dispensary".
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato che il sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica della congruità e della non manifesta illogicità della motivazione e non consente una rivalutazione del materiale probatorio. Ha richiamato e applicato i principi delle Sezioni Unite (sent. n. 30475/2019, Castignani) secondo cui la commercializzazione di derivati della cannabis diversi da quelli espressamente consentiti dalla legge n. 242/2016 può integrare il reato previsto dall'art. 73 T.U. stupefacenti anche se il contenuto di THC è inferiore alle soglie previste dalla legge 242/2016, salva la verifica della concreta offensività della sostanza. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato che le modalità organizzative (gestione professionale su più punti vendita, confezionamento in numerose dosi, rapporti commerciali con fornitori e consistenti quantitativi) denotavano carattere stabile e professionale dell'attività e giustificavano il rischio concreto di reiterazione, rendendo idoneo il cumulo della misura interdittiva e dell'obbligo di dimora. La Corte ha perciò escluso i vizi di motivazione dedotti e confermato il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 73
La detenzione e commercializzazione di derivati della cannabis, diversi dalle utilizzazioni indicate dalla legge n. 242/2016, può integrare il reato anche se il THC è in concentrazioni contenute; va comunque verificata la concreta offensività/dotazione di efficacia drogante della sostanza
codice di procedura penale
art. 273; art. 274; art. 606, comma 1, lett. e)
Art. 273 e 274 disciplinano rispettivamente la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; la Corte precisa che in sede di legittimità il sindacato è limitato alla verifica di esposizione delle ragioni e di manifesta illogicità della motivazione; l'art. 606 cod. proc. pen. indica i limiti del vizio di travisamento della prova appellabile in Cassazione
legge n. 242 del 2016
art. 2; art. 4, commi 5 e 7
La legge incentiva coltivazioni per usi agroindustriali e fissa soglie di THC a tutela degli agricoltori; tali soglie non costituiscono per se' un'automatica esenzione dalla rilevanza penale della commercializzazione di foglie, infiorescenze, olio o resina non espressamente consentiti dalla legge
Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza n. 30475 del 30/05/2019 (Castignani)
Sez. U., n. 30475 del 30/05/2019
Ha stabilito che la coltivazione agroindustriale consentita dalla legge 242/2016 non comprende estrazione/commercializzazione di derivati a funzione stupefacente; le percentuali di THC previste dalla legge non sono discriminanti a favore della liceità della commercializzazione di prodotti diversi da quelli elencati, salvo verificare la concreta capacità drogante della sostanza
decreto-legge n. 85 del 2025
Ha introdotto il divieto di commercializzazione delle infiorescenze (richiamato dalla difesa per sostenere la cessazione dell'attività); la Corte rileva che l'effetto normativo non ha prodotto una disciplina più favorevole tale da incidere sulla valutazione cautelare già compiuta
decreto-legge n. 48 del 2025, convertito nella legge n. 80 del 2025
decreto-legge n. 48/2025 convertito dalla l. n. 80/2025
Le modifiche normative non hanno introdotto norme più favorevoli rispetto alla disciplina applicata in precedenza; pertanto non ostano alla valutazione di illiceità e alla misura cautelare applicata
Massime di principio
- La commercializzazione di infiorescenze, foglie, oli o resine di cannabis non rientra automaticamente nella legalità prevista dalla legge n. 242/2016: anche concentrazioni basse di THC non escludono a priori la rilevanza penale se sussiste efficacia drogante concreta
- In sede di cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: la Corte verifica solo la presenza di una motivazione giuridicamente significativa e l'assenza di manifesta illogicità; non può riconsiderare i fatti o rivalutare il materiale probatorio
- Per valutare la sussistenza delle esigenze cautelari il giudice valuta la complessiva organizzazione dell'attività (quantitativi, modalità di confezionamento, presenza di più punti vendita, rapporti con fornitori) come indice di professionalità e rischio di reiterazione
- La buona fede dichiarata o la presunta cessazione dell'attività devono essere comprovate da elementi concreti e attuali (es. documentazione contabile, prova di interruzione effettiva delle forniture) per incidere sulla scelta di misure meno afflittive
- La scelta di misure cautelari cumulative (es. interdizione all'esercizio dell'attività + obbligo di dimora) può essere ritenuta proporzionata se il singolo presidio isolato non è idoneo a prevenire il rischio concreto di reiterazione
- Le percentuali di THC indicate nella legge 242/2016 sono tutelative per gli agricoltori e non costituiscono di per sé una regola assoluta di liceità della commercializzazione di derivati diversi da quelli espressamente consentiti; occorre sempre valutare la concreta efficacia drogante
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00546/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00633/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00646/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →