Cassazione Penale, Sentenza n. 35460/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato assolto, all’esito di giudizio abbreviato, dai reati di bancarotta contestati in relazione alla società dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il 10 febbraio 2021. Gli era stata attribuita la qualità di amministratore legale in periodi compresi tra il 2008 e il 2010 e tra il 2011 e il 2016, nonché quella di socio di maggioranza, titolare del 66% delle quote. Il padre, al quale erano attribuite le condotte illecite, aveva definito la propria posizione in appello mediante concordato sulla pena. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 3 novembre 2025, aveva rigettato l’appello del Procuratore generale e confermato l’assoluzione, affermando che le condotte erano successive alla cessazione dell’imputato dalla carica di amministratore di diritto e che non risultavano né un suo ruolo di amministratore di fatto né un contributo alle condotte del padre. Il Procuratore generale ha presentato ricorso per cassazione deducendo travisamento della prova sotto diversi profili. In particolare, ha contestato che la Corte territoriale non avesse esaminato le specifiche argomentazioni dell’appello sul concorso dell’imputato nei reati del padre: secondo l’accusa, non era stato contestato all’imputato di essere amministratore di fatto, ma di aver concorso quale extraneus, e l’appello richiamava circostanze concrete, tra cui la sua posizione di socio di maggioranza. La Cassazione ha qualificato la censura, al di là della formulazione, come denuncia di motivazione apparente, riconducibile alla violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, benché il pubblico ministero non avesse formalmente indicato uno dei motivi consentiti dall’art. 606, comma 1, lett. a), b) o c), c.p.p. contro la conferma in appello di una sentenza di proscioglimento: dal contenuto delle censure emergeva infatti la denuncia di motivazione apparente, deducibile come violazione dell’obbligo di motivazione. Ha quindi accolto il ricorso perché la Corte d’appello aveva confermato l’assoluzione con una formula laconica, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni dell’appello sul prospettato concorso dell’imputato nelle condotte del padre e sulle circostanze addotte a sostegno. La sentenza è stata annullata, limitatamente alla posizione dell’imputato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.
Norme richiamate
Tuttavia, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.
Il limite ai motivi proponibili dal pubblico ministero contro la conferma di una sentenza di proscioglimento non esclude la deducibilità della mancanza assoluta o apparenza della motivazione, configurabile come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Al riguardo va chiarito che la motivazione apparente, dunque, inesistente è ravvisabile, soltanto quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente.
La motivazione apparente ricorre quando il ragionamento giustificativo è solo fittizio: perché avulso dagli atti, fondato su argomenti generici o apodittici, oppure privo di effettiva capacità dimostrativa. Tale vizio è deducibile come violazione di legge.
Tuttavia, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.
L’obbligo di motivare sentenze e ordinanze, la cui inosservanza comporta nullità, fonda la riconducibilità della motivazione mancante o meramente apparente al vizio di violazione di legge.
art. 111, comma 6, Cost.
Tuttavia, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità.
Il dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie, richiamato dalla Corte quale fondamento costituzionale dell’art. 125, comma 3, c.p.p., consente di qualificare la motivazione meramente apparente come inosservanza di legge.
Orbene, nonostante nel ricorso non venga espressamente denunciato uno dei vizi contemplati dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen., dall’esposizione dei relativi motivi non è revocabile in dubbio che, al di là della terminologia usata, lo scopo del ricorrente è quello di eccepire il difetto di motivazione, sub specie della motivazione apparente, della sentenza della corte territoriale, riconducibile al vizio di cui al citato art. 606, co. 1, lett. c), cod. proc. pen., ragione per cui il ricorso di cui si discute deve ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen.
La qualificazione del motivo dipende dal suo contenuto sostanziale e non dalla terminologia impiegata: una censura diretta a denunciare motivazione apparente è riconducibile alla violazione di legge prevista dalla lettera c).
Il ricorrente si duole della mancanza di motivazione sul punto del contestato concorso dell’imputato nei reati ascritti al padre, El Hawi Abdel Tahab (che in appello ha definito la propria posizione con il concordato sulla pena ex art. 599 bis c.p.p.), tenuto conto che con l’atto d’appello del pubblico ministero era stata censurata la decisione del primo giudice, il quale aveva escluso la responsabilità di El Hawi Mohamed sulla base dell’errato assunto secondo il quale i reati gli erano stati contestati quale amministratore di fatto della società fallita.
La norma è menzionata per descrivere la definizione della posizione processuale del coimputato mediante concordato sulla pena; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando il ragionamento del giudice è sostanzialmente inesistente, perché avulso dalle risultanze processuali, fondato su argomentazioni generiche o apodittiche, oppure privo di efficacia dimostrativa.
- Il giudice d’appello incorre in motivazione apparente se si limita a una rassegna o a una formula assertiva senza confrontarsi con le specifiche deduzioni dell’impugnazione e senza spiegare perché esse siano infondate, irrilevanti o superflue.
- Contro la sentenza d’appello che conferma un proscioglimento, il pubblico ministero può dedurre la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione qualificandola, anche se non espressamente indicata con tale formula, come violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35396/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35398/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35399/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35400/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35401/2026 del 06/10/2026
- Sentenza penale · 6 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35402/2026 del 06/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →