Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10668/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello per nullità assoluta del decreto di citazione per il giudizio di appello, con dedotta omissione della notificazione all'imputato: il domicilio era stato eletto presso l'avv. Gabriele Terranova che in più occasioni aveva rifiutato di ricevere le notifiche; il ricorrente sostiene che tale rifiuto abbia determinato l'omessa citazione dell'imputato per l'appello e la conseguente nullità assoluta dell'atto

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che non si è trattato di omessa notificazione ma di notificazione in forma non conforme: il domiciliatario (avv. Terranova) aveva rifiutato la domiciliazione e la notifica, mentre il nuovo difensore di fiducia (avv. Cristina Meoni) aveva ricevuto la comunicazione via PEC. Tale irregolarità non è risultata inidonea a impedire la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; si è quindi configurata una nullità relativa sanabile ai sensi dell'art. 184 c.p.p., e la mancata deduzione dell'eccezione in appello da parte del nuovo difensore ha comportato la decadenza dell'eccezione. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di procedimento e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 179 c.p.p.

    La nullità assoluta prevista da tale norma sussiste solo quando la notificazione della citazione è omessa o, se eseguita in forma diversa da quella prescritta, è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; violazioni puramente formali possono essere sanate

  • art. 184 c.p.p.

    Prevede la sanabilità delle nullità relative: la corte ha ritenuto applicabile la sanatoria alla notificazione irregolare quando l'atto ha comunque raggiunto l'effetto di rendere conoscibile l'atto all'imputato e l'eccezione non è stata tempestivamente dedotta

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Stabilisce le regole sulla domiciliazione e sulle conseguenze del rifiuto del domiciliatario: il rifiuto del domiciliatario legittima la notifica presso il nuovo difensore di fiducia

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (requisitoria scritta del Procuratore generale sulla base della previsione che limita le udienze pubbliche ai ricorsi per i quali sia stata specificamente richiesta tale modalità)

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento in cassazione e l'irrogazione di ammende; applicata per sanzionare il ricorrente per l'inammissibilità manifesta del ricorso

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al principio secondo cui l'ignoranza incolpevole può giustificare tutela solo se l'imputato non è venuto a conoscenza del procedimento; la corte ha richiamato l'orientamento secondo cui detta ignoranza è esclusa se l'imputato ha eletto domicilio o nominato difensore di fiducia, implicando un onere di diligenza

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000

    Giurisprudenza costituzionale richiamata a fondamento della possibilità di sanzionare con ammende ricorsi manifestamente infondati

Massime di principio

  • La nullità assoluta della citazione dell'imputato sussiste solo quando la notificazione è omessa o è talmente inidonea da escludere la conoscenza effettiva dell'atto; violazioni formali possono essere sanate
  • Se il domiciliatario rifiuta la ricezione degli atti, la notifica può legittimamente essere eseguita presso il difensore di fiducia nominato successivamente (art. 161, comma 4, c.p.p.)
  • La mancata deduzione dell'eccezione sulla nullità relativa nel grado di giudizio successivo determina la sanatoria e la perdita della rilevabilità dell'irregolarità (art. 184 c.p.p.)
  • La nomina di un difensore di fiducia ed altre manifestazioni della conoscenza del procedimento impongono all'imputato l'onere di mantenere i contatti con il difensore; l'ignoranza incolpevole è difficilmente riconoscibile in tali ipotesi (richiamo all'art. 6 CEDU)
  • In caso di impugnazioni manifestamente infondate la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile e condannare alle spese e ad ammende ai sensi degli artt. applicabili, anche per prevenire abusi procedurali
  • Nel valutare la validità della notificazione occorre privilegiare l'effetto sostanziale (conoscenza effettiva) rispetto alla pura forma: se l'atto ha raggiunto lo scopo informativo, le irregolarità formali non determinano automaticamente l'annullamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.