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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43696/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva (divieto per 1 anno di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi) emessa dal GIP per ipotesi di bancarotta per distrazione (cessioni a prezzi di favore di due rami d'azienda a società riconducibili agli stessi) e bancarotta preferenziale (pagamento di 240.000 euro alla GGA che poi pagò la banca, a danno degli altri creditori). Il ricorrente deduceva: omissione di valutazione della documentazione difensiva (sentenza civile e nota tecnica) e mancata considerazione delle argomentazioni nell'appello; erronea valutazione del fumus e dei gravi indizi di colpevolezza; carenza delle esigenze cautelari (fatti nel passato, transazioni con il fallimento, collaborazione e mancanza di sottrazione di documenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse motivato adeguatamente le ragioni del rigetto dell'appello, spiegando che la prova disponibile in sede civile era meno ampia rispetto a quella penale (emersione di atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate per oltre 11 milioni e successive cessioni degli assets) e che la nota tecnica difensiva non giustificava le condotte contestate. Ha confermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (cessioni a società riconducibili agli stessi soggetti, acquisto di quote per escludere la fallita, pagamento alla banca ricostruito come preferenziale) e ha ritenuto attuali esigenze cautelari perché gli AMODDIO risultano ancora titolari dei beni oggetto della contestazione e potrebbero reiterare condotte se potessero esercitare attività imprenditoriale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 2, lett. c)-bis e comma 2-ter

    richiesta di motivazione del giudice rispetto alle doglianze difensive; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame abbia adeguatamente considerato e confutato gli argomenti della difesa

  • art. 274 cod. proc. pen.

    regola sulla valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che il momento rilevante per valutare la tempestività non è la dichiarazione di insolvenza ma l'epoca delle condotte e che, nel caso, permangono esigenze cautelari perché i beni contestati sono ancora in capo agli indagati

  • art. 192 cod. proc. pen.

    distinzione tra prova indiziaria e gravi indizi di colpevolezza: per la misura cautelare è richiesta una 'qualificata probabilità' di colpevolezza; la Corte ha ritenuto soddisfatto tale livello

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    regola sui limiti di motivazione e ambito di censura in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti previsti e ricostruito il corretto contraddittorio fra atti

Massime di principio

  • La valutazione delle esigenze cautelari non dipende solo dal tempo trascorso dall'evento ma dall'epoca delle condotte rispetto alla possibilità di reiterazione e dalla permanenza in capo agli indagati dei beni contestati: anche fatti anteriori possono giustificare misure attuali se permane il rischio di reiterazione.
  • La mera esistenza di pronunce civili favorevoli o di note tecniche difensive non invalida automaticamente la valutazione penale se il giudice penale dispone di un quadro probatorio più ampio (es. atti impositivi tributari, indagini di polizia economico-finanziaria) che giustifichi gravi indizi.
  • Per l'applicazione di misure interdittive personali il livello richiesto è quello dei 'gravi indizi di colpevolezza' (qualificata probabilità), diverso e meno stringente della prova piena richiesta in sede di responsabilità civile o della prova funesta richiesta in giudizio di merito; di conseguenza, il giudice deve motivare la congruenza fra gli elementi indizianti e la misura adottata.
  • In sede di impugnazione è essenziale che la difesa indichi con chiarezza quali specifici elementi il giudice non ha considerato; tuttavia il giudice di merito soddisfa il necessario obbligo motivazionale se mostra, anche comparando le risultanze civili e penali, perché ritiene irrilevanti o insufficienti gli elementi difensivi.
  • Pagamenti effettuati a favore di un singolo creditore per evitare esecuzioni non escludono automaticamente il carattere preferenziale o l'ipotesi di distrazione: il giudice valuta la finalità e l'effetto patrimoniale delle operazioni alla luce del contesto complessivo (tempistica, riconducibilità delle società, trasferimenti di asset).
  • Per ottenere l'eccesso cautelare serve dimostrare elementi concreti e attuali di assenza di pericolo (restituzione o disponibilità degli assets al fallimento, garanzie efficaci, collaborazione effettiva e documentata) che il giudice non può trascurare.

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