Cassazione Penale, Ordinanza n. 08747/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva definito il gravame con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo un concordato tra le parti e, in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminando il trattamento sanzionatorio nei confronti di due imputati per i reati loro ascritti. Contro tale decisione i due imputati proponevano ricorso per cassazione. Uno dei ricorrenti lamentava esclusivamente l'eccessività della pena inflitta. L'altro deduceva, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine all'affermazione di responsabilità penale, sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, sia infine alla quantificazione della pena. La censura era quindi concentrata su profili che attengono al trattamento sanzionatorio e, per uno dei ricorrenti, anche alla responsabilità, ma nel contesto di una sentenza resa a seguito di concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p., rilevando che le impugnazioni erano fondate su motivi non consentiti. Poiché la sentenza di appello era stata pronunciata all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., il controllo di legittimità risultava limitato ai motivi non oggetto di rinuncia. Le doglianze proposte, inerenti alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, investivano invece profili ai quali gli imputati avevano espressamente rinunciato con l'accordo. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza resa all'esito del concordato in appello delimita il perimetro del controllo in cassazione ai soli motivi non oggetto di rinuncia; non è consentito riproporre doglianze rinunciate con l'accordo.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione sia proposta per motivi non consentiti.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. sent. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui il versamento alla Cassa delle ammende presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619-01
Precedente conforme secondo cui, nel concordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze relative a motivi rinunciati.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra le parti restringe il sindacato di legittimità ai soli punti non oggetto di rinuncia.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la determinazione della pena o altri profili espressamente ricompresi nell'accordo di concordato, poiché tali doglianze risultano già abbandonate dalla parte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non consentiti, la Corte può provvedere de plano e deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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