Cassazione Civile, Ordinanza n. 39863/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino liberiano aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale avverso il diniego della Commissione territoriale al riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione con decreto depositato il 26 luglio 2019. Contro tale decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La Corte non ha esaminato il contenuto dei motivi perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato notificato il 18 novembre 2019, quindi oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che la notificazione del ricorso per cassazione era avvenuta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto del Tribunale. In assenza di attività difensiva del Ministero, non ha provveduto sulle spese. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis del citato art. 13
è il parametro richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sull'opposizione al diniego di protezione internazionale è soggetto al termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto stesso.
- La notificazione del ricorso oltre il termine previsto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, senza che la Corte debba esaminare i motivi di ricorso.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso legittima il rilievo dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
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