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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30211/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 c.p.p.: Anna Rita Zaccaria e Domenico Pupillo lamentano la mancata adozione di una pena sostitutiva prevista dall'art.53 legge 24 novembre 1981, n.689 (nella versione riformata dalla legge n.150/2022), sostenendo che il giudice non ha svolto un'adeguata indagine sulla personalità e sulle finalità rieducative richieste per riconoscere la pena sostitutiva; Michele De Cata deduce vizio di motivazione per l'omessa indicazione delle ragioni per cui non fosse possibile pronunciare sentenza assolutoria. Tutti i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza che aveva applicato pene detentive e pecuniarie in esito al patteggiamento per reati di detenzione ai fini di spaccio.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Motivazioni principali: per De Cata l'atto era sottoscritto personalmente dall'imputato e quindi inammissibile dopo la modifica normativa (legge n.103/2017) che impone la sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; per Zaccaria il motivo è inammissibile perché i ricorrenti non avevano formulato in sede di merito alcuna richiesta di pena sostitutiva e non è consentito al giudice sostituire d'ufficio la pena pattuita; per Pupillo si ricordano i limiti di proponibilità del ricorso avverso sentenza ex art.444 (art.448 c.p.p., comma 2-bis) e si osserva che non vi era consenso delle parti alla modifica della pattuizione, anzi il pubblico ministero aveva espresso parere negativo. La Corte precisa che l'applicabilità delle pene sostitutive è possibile anche nel rito del patteggiamento in forza della normativa riformata, ma la loro applicazione richiede il coinvolgimento e il consenso delle parti o una specifica rivisitazione dell'accordo prima della decisione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.444 cod. proc. pen.

    Procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), con necessaria pattuizione tra le parti sul trattamento sanzionatorio

    Il rito del patteggiamento vincola la decisione del giudice alla richiesta delle parti; il giudice non puo' sostituire d'ufficio la pena pattuita con una pena sostitutiva in assenza di richiesta delle parti

  • art.53 legge 24 novembre 1981, n.689 (testo modificato dall'art.71, comma 1, legge n.150/2022)

    Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, puo' sostituire tale pena con quella della semiliberta' o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, puo' sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilita'; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente

    La norma consente al giudice, nei limiti di durata indicati, di sostituire la pena detentiva con pene alternative anche nell'ambito del rito del patteggiamento, ma l'applicazione pratica richiede la considerazione delle condizioni procedurali e del consenso delle parti

  • art.613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.103, art.1 comma 63)

    Abrogazione dell'inciso che consentiva alla parte di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione; oggi il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

    Dal 3 agosto 2017 e' inammissibile il ricorso per cassazione proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato; e' necessario il ministero di difensori abilitati per la Cassazione

  • art.545-bis cod. proc. pen.

    Quando e' stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non e' stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981 n.689, ne da' avviso alle parti

    La procedura di informazione e possibilita' di sostituzione prevista dall'art.545-bis riguarda il rito ordinario e non puo' essere applicata meccanicamente al rito del patteggiamento, che richiede l'accordo preventivo delle parti

  • art.448 comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limiti di proponibilita' del ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: ammissibili solo motivi relativi all'espressione della volonta' dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita' della pena o della misura di sicurezza

    Il sindacato in Cassazione sulla sentenza di patteggiamento e' circoscritto ai motivi espressamente previsti; censure diverse risultano inammissibili

  • art.95 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (disposizioni transitorie)

    Le norme del Capo III della legge n.689/1981, se piu' favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del decreto

    Le modifiche in tema di pene sostitutive possono essere applicate ai procedimenti pendenti a condizione che le parti provvedano, ma non autorizzano la cassazione per mancata applicazione d'ufficio senza che le parti abbiano rinegoziato l'accordo

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento (art.444 c.p.p.) il giudice non puo' sostituire d'ufficio la pena pattuita con una pena sostitutiva se le parti non hanno espresso consenso o non hanno rinegoziato l'accordo prima della decisione
  • Le modifiche legislative in tema di pene sostitutive possono essere utilizzate nei procedimenti pendenti ma richiedono iniziativa delle parti per rinegoziare l'accordo o una specifica richiesta in merito al giudice
  • I ricorsi per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono ammessi solo nei limiti indicati dall'art.448 c.p.p., comma 2-bis; motivi diversi sono inammissibili
  • Dal 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di Cassazione; ricorsi sottoscritti personalmente dagli imputati sono inammissibili
  • Se il pubblico ministero si oppone all'applicazione di una pena sostitutiva in sede di patteggiamento, l'assenza di consenso pubblico rende inammissibile una successiva censura per mancata applicazione della pena sostitutiva

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