Sentenza n. 268/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida comunale che dichiarava inefficace la SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e vietava la ripresa dei lavori, successiva determinazione di annullamento in autotutela della SCIA e silenzio-rigetto sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di due fabbricati interessati da interventi di ristrutturazione edilizia, aveva presentato una SCIA nel 2022, successivamente integrata nel 2023, e aveva iniziato i lavori nel 2023. Il Comune, dopo sopralluogo, aveva adottato l’ordinanza di demolizione n. 4 del 2 febbraio 2024 ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, qualificando le opere come realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, anche per la maggiore volumetria, la localizzazione in area a rischio idrogeologico, la difformità dall’autorizzazione paesaggistica e il mutamento di destinazione d’uso senza verifica degli standard urbanistici. Il ricorrente aveva quindi presentato una domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, rimasta senza risposta, e successivamente una SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti ha dedotto: violazione degli artt. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990 e dell’art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001, sostenendo che il silenzio-assenso sulla SCIA si fosse formato dopo trenta giorni; difetto di motivazione e mancata indicazione dei presupposti dell’autotutela; contraddittorietà della diffida, che da un lato negava efficacia alla SCIA e dall’altro comunicava l’avvio dell’annullamento in autotutela; violazione della temporaneità delle misure cautelari; carenza istruttoria sui presupposti tecnici e giuridici della sanatoria; illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sulla domanda ex art. 36.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto decisiva l’ordinanza di demolizione del 2 febbraio 2024, ritualmente notificata e non impugnata, la cui qualificazione degli interventi come opere riconducibili all’art. 31 d.P.R. 380/2001 si è consolidata. Ne consegue che la fattispecie applicabile era quella dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, non quella semplificata dell’art. 36-bis, riservata agli interventi in parziale difformità o realizzati in assenza o difformità dalla SCIA nei casi previsti dagli artt. 34 e 37. Il TAR ha inoltre rilevato che gli abusi in area paesaggisticamente vincolata sono ricondotti ex lege alla totale difformità ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001 e sono quindi esclusi dall’ambito dell’art. 36-bis. La SCIA presentata al di fuori dell’ambito applicativo legislativo non poteva produrre gli effetti tipici della segnalazione, sicché il Comune poteva neutralizzarne gli effetti senza che fosse necessario qualificare l’intervento come autotutela. Sono state quindi respinte le censure sul silenzio-assenso, sulla motivazione e sull’istruttoria. La domanda di sanatoria ex art. 36 è stata ritenuta tacitamente respinta dal 5 maggio 2024, decorso il termine di sessanta giorni, e le contestazioni contro tale silenzio-rigetto sono state dichiarate irricevibili per tardività. Le censure contro la prima diffida sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’assetto da essa prodotto era stato superato e stabilizzato dalla successiva determinazione del 22 settembre 2025. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
L’ordinanza di demolizione non impugnata ha consolidato la qualificazione degli interventi come opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
Gli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono ricondotti ex lege alla nozione di totale difformità, con conseguente esclusione dall’ambito dell’art. 36-bis.
È la disciplina applicabile all’accertamento di conformità per interventi realizzati in assenza di titolo o in totale difformità; il mancato riscontro entro sessanta giorni determina il silenzio-rigetto.
La sanatoria semplificata riguarda soltanto le fattispecie tassativamente previste di parziale difformità o di assenza o difformità dalla SCIA; una SCIA presentata fuori da tale ambito non produce gli effetti tipici dell’istituto.
art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990
Il decorso del termine previsto per i controlli sulla SCIA non determina il consolidamento di effetti giuridici quando la segnalazione è stata utilizzata per un’attività non riconducibile al modello legale della SCIA.
Non è necessario ricorrere alla disciplina dell’annullamento d’ufficio per neutralizzare gli effetti di una SCIA strutturalmente estranea all’ambito applicativo dell’istituto.
Massime di principio
- Quando un’ordinanza di demolizione ritualmente notificata non viene impugnata, si consolida la qualificazione giuridica degli abusi in essa contenuta; tale qualificazione vincola la successiva individuazione della disciplina applicabile alla sanatoria.
- La sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 è utilizzabile esclusivamente per le fattispecie tipizzate dalla legge, relative a interventi in parziale difformità o realizzati in assenza o difformità dalla SCIA nei casi previsti dagli artt. 34 e 37; non è applicabile agli interventi qualificati come assenza di titolo, totale difformità o variazione essenziale ai sensi dell’art. 31.
- Gli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono ricondotti ex lege alla totale difformità ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001 e, in quanto tali, non possono essere fatti rientrare nell’ambito della sanatoria semplificata ex art. 36-bis.
- Il decorso del termine per il controllo sulla SCIA non produce il silenzio-assenso né consolida effetti autorizzativi quando la segnalazione è stata utilizzata al di fuori dell’ambito oggettivo stabilito dalla legge; in tal caso l’amministrazione può neutralizzarne gli effetti senza dover esercitare necessariamente un potere di autotutela.
- Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. 380/2001 per decidere sulla domanda di accertamento di conformità ha effetto di silenzio-rigetto; l’impugnazione del diniego tacito deve essere proposta entro il termine decadenziale decorrente dalla sua formazione.
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