Cassazione Civile, Ordinanza n. 27631/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di una dipendente scolastica volta a ottenere il pagamento delle differenze stipendiali maturate per l'anzianità di servizio preruolo, domanda accolta in primo grado dal Tribunale nei limiti della prescrizione quinquennale. Il Ministero propose appello, ma vi rinunciò prima che la controparte si costituisse. La lavoratrice depositò allora memoria contenente appello incidentale tardivo, sostenendo che l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero in primo grado fosse stata proposta tardivamente e che, quindi, il suo credito dovesse essere riconosciuto senza il limite temporale applicato dal Tribunale. La Corte d'appello ritenne ammissibile e fondato l'appello incidentale tardivo, richiamando precedenti di legittimità in tema di persistenza dell'impugnazione incidentale tardiva nonostante la rinuncia all'appello principale. Il Ministero ricorse per cassazione deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 359, 306, 334, comma 2, e 338 c.p.c., assumendo che l'appello incidentale tardivo, proposto dopo la rinuncia all'appello principale, fosse inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha distinto il caso esaminato dai precedenti richiamati dalla Corte territoriale, osservando che quei precedenti riguardavano l'ipotesi in cui la rinuncia all'appello principale fosse intervenuta dopo la proposizione dell'appello incidentale tardivo. Nel caso concreto, invece, l'appello incidentale tardivo era stato proposto solo dopo la rinuncia all'appello principale, con la conseguenza che il processo di appello era già estinto e sulla sentenza di primo grado si era formato giudicato formale. Perciò l'appello incidentale tardivo non poteva essere validamente introdotto. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio limitatamente al capo che aveva accolto l'appello incidentale; per effetto della cassazione è stata anche travolta la statuizione sulle spese del grado di appello, mentre è stata stabilizzata la sentenza di primo grado anche quanto alle spese. Le spese dei gradi di appello e cassazione sono state compensate per la novità della questione processuale.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in combinato disposto con gli artt. 306, 334, comma 2, e 338 c.p.c., ai fini della dedotta inammissibilità dell'appello incidentale tardivo dopo rinuncia all'appello principale.
La rinuncia all'impugnazione produce effetto estintivo immediato, senza necessità di accettazione; nel caso concreto l'estinzione del giudizio di appello ha impedito la proposizione di un appello incidentale tardivo.
È la norma evocata per sostenere che l'appello incidentale tardivo non può sopravvivere quando l'impugnazione principale sia già stata rinunciata e il processo di appello sia estinto.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione agli effetti estintivi e alla stabilizzazione del giudicato sulla sentenza di primo grado.
Indicata quale norma processuale di riferimento del motivo di ricorso, formulato come nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 382, comma 3, u.p., c.p.c.
La Corte lo utilizza per la cassazione senza rinvio quando la decisione di merito non avrebbe dovuto essere pronunciata perché l'appello incidentale tardivo non era proponibile.
La cassazione del capo sulla decisione incidentale comporta la caducazione della statuizione sulle spese del grado di appello.
La rinuncia deve essere accertata con provvedimento che ne verifichi i presupposti e ne regoli gli effetti consequenziali.
Massime di principio
- L'appello incidentale tardivo è ammissibile solo se si innesta in un processo di impugnazione ancora pendente; se l'appello principale è già stato rinunciato e il giudizio di appello si è estinto, non è più possibile introdurlo.
- La rinuncia all'impugnazione principale produce effetto estintivo immediato del processo di appello, con conseguente formazione del giudicato formale sulla sentenza di primo grado, anche se l'atto di rinuncia sia poi dichiarato con provvedimento successivo.
- La disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva non può essere applicata in modo da consentire a chi non ha proposto tempestivamente appello di rendere dipendente la propria iniziativa da un gravame ormai già estinto per rinuncia della controparte.
- Quando la cassazione elimina il capo della sentenza che ha deciso un gravame inammissibile o non proponibile, vengono meno anche le statuizioni accessorie sulle spese di quel grado.
- In presenza di una questione processuale nuova, la compensazione delle spese può essere giustificata anche in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27549/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27551/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27552/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27553/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27555/2022 del 21/09/2022
- ordinanza_civile · 21 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 27556/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →