Cassazione Penale, Sentenza n. 15607/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva autorizzato il detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. a detenere una borsa-frigo rigida per conservare cibi freschi o surgelati, affermando che le borse termiche con mattonelle refrigeranti predisposte dall'Amministrazione non garantivano adeguata conservazione. Il Ministero contestava che non sussistesse un grave pregiudizio alla salute tali da giustificare l'intervento giurisdizionale, che la materia delle modalità di conservazione rientrasse nell'organizzazione carceraria di esclusiva competenza dell'Amministrazione, che mancasse un riscontro tecnico-scientifico e il parere sanitario e che l'ordinanza potesse ledere regole amministrative come il divieto di accumulo alimentare oltre il fabbisogno settimanale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento di primo grado. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia oltrepassato il proprio ruolo sostituendosi all'Amministrazione penitenziaria nella scelta di misure organizzative, in assenza di prova di un pregiudizio grave, concreto e attuale per la salute o l'igiene alimentare del detenuto. La Corte ha rilevato che l'Amministrazione ha previsto la sostituzione delle tavolette refrigeranti dal congelatore della sezione, misura che può mantenere la catena del freddo fino al consumo; in tale situazione non era giustificato imporre l'adozione di dispositivi diversi (borsa-frigo rigida).
Norme richiamate
Regime detentivo speciale cui era sottoposto il detenuto; la Corte ha trattato la questione relativamente alla possibilità di conservare cibi acquistati o ricevuti nel rispetto delle norme del regime, valutando la compatibilità delle modalità di conservazione con il diritto a una sana alimentazione
artt. 35-bis, comma 3 e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.
Norme che regolano il reclamo giurisdizionale dinanzi alla magistratura di sorveglianza: la Corte interpreta tali disposizioni limitando l'intervento giudiziario ai casi in cui sia dimostrabile un pregiudizio concreto, incisivo e attuale derivante da comportamenti dell'Amministrazione lesivi di diritti soggettivi o diritti fondamentali della persona
Principio di competenza organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria
Non è espressa una norma unica ma la Corte riafferma che le scelte organizzative e gestionali interne all'istituto penitenziario rientrano nella sfera di competenza dell'Amministrazione e non possono essere surrogate dal giudice se non in presenza di un grave pregiudizio per diritti fondamentali
Massime di principio
- La magistratura di sorveglianza può intervenire solo se è dimostrabile un pregiudizio grave, concreto e attuale alla salute o ad altri diritti fondamentali del detenuto; mere differenze su modalità esecutive non giustificano l'intervento.
- Le scelte organizzative e gestionali dell'Amministrazione penitenziaria (es. dispositivi per la conservazione degli alimenti, procedure di sostituzione) ricadono nella competenza amministrativa e il giudice non le sostituisce se risultano idonee a tutelare i diritti essenziali.
- Per ottenere tutela giudiziaria contro una disposizione amministrativa che limita modalità materiali dell'esecuzione della pena è utile documentare tecnicamente il rischio per la salute (parere sanitario, elementi tecnico-scientifici, evidenze di effettivo nocumento) e dimostrare il fallimento delle misure amministrative alternative.
- Se l'Amministrazione offre misure alternative concrete e ripetibili (es. sostituzione periodica delle tavolette refrigeranti) che mantengono la funzione protettiva, il ricorso del detenuto avrà scarse probabilità di successo.
- Nel valutare ricorsi concernenti condizioni materiali della detenzione il giudice deve distinguere tra la tutela di un diritto soggettivo fondamentale e la preferenza su modalità attuative non obbligatorie; prevale la necessità di prova di un danno effettivo per intervenire.
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