Sentenza n. 5968/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n 1295/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1295/2025, sul riconoscimento della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1295/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 febbraio 2025 e non era stata impugnata; nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva adempiuto. La ricorrente ha domandato l'accertamento dell'inottemperanza, un termine per adempiere, la nomina del commissario ad acta, la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.
La decisione
Il ricorso è accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in ragione della mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha disposto, a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine fino all'effettivo pagamento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato; dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario. Ha nominato, per il caso di persistente inadempimento, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Ha inoltre precisato che l'incarico di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'Amministrazione; il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale non è stato impugnato e risulta inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento da parte dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento; cessa al soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
L'inutile decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, costituisce, insieme alla definitività del titolo, uno dei presupposti considerati dal TAR per procedere in ottemperanza.
il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
Il compenso e le spese del commissario ad acta sono determinati e liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina delle spese di giustizia richiamata dal TAR.
tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Massime di principio
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del titolo quando la sentenza azionata è divenuta definitiva e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento dell'Amministrazione.
- In caso di inottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino al soddisfo o alla scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice: l'incarico è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto esecutivo, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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