Cassazione Penale, Ordinanza n. 36232/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Venezia deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. In sostanza, la censura mirava a contestare l'assenza di un proscioglimento immediato nonostante, secondo la difesa, ne ricorressero i presupposti. La Corte osserva però che tali doglianze investono l'accertamento del fatto e non rientrano tra i motivi di ricorso ammessi avverso la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Ha ritenuto che le censure dedotte, incentrate sul preteso difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., non fossero proponibili nel perimetro ristretto dei motivi di ricorso consentiti contro la sentenza ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la verifica della sussistenza di cause di proscioglimento immediato; la Corte ribadisce che la sua omessa valutazione non è deducibile nei limiti del ricorso contro il patteggiamento quando la censura attiene all'accertamento del fatto.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma che delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, consentendo soltanto denunce di violazione di legge relative a specifici profili (volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza), non anche vizi di motivazione su tali punti.
Richiamato per sottolineare che la disciplina speciale del ricorso contro il patteggiamento deroga alla disciplina generale delle impugnazioni per cassazione.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Base procedurale per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in camera di consiglio non partecipata.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dalla legge speciale; non è consentito dedurre un generico vizio di motivazione se la censura, nella sostanza, mira a rimettere in discussione l'accertamento del fatto.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è circoscritto alla violazione di legge e ai soli profili espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; restano esclusi i motivi che attengono alla sufficienza o completezza della motivazione su quei punti.
- La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non può essere fatta valere in cassazione contro il patteggiamento quando il motivo richiede un riesame del merito o dell'accertamento fattuale.
- L'inammissibilità del ricorso per patteggiamento comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ritenuto equo, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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