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Ordinanza

Ordinanza n. 355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11801/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 11801/2025, di reiezione del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha formulato, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Il testo non espone i motivi di merito dell'appello né le specifiche censure rivolte alla sentenza di primo grado. L'appellante ha rappresentato esigenze cautelari ritenute meritevoli di tutela mediante la sollecita definizione del giudizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza di merito, senza pronunciarsi sul fumus boni iuris delle censure di appello né definire la controversia. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza pubblica è stata fissata al 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza.

Massime di principio

  • Quando le esigenze cautelari dell'appellante possono essere adeguatamente tutelate attraverso una rapida fissazione dell'udienza di merito, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza, senza sospendere l'efficacia della sentenza impugnata e senza anticipare la decisione sul merito.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura strumentale e non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi d'appello.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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