Cassazione Penale, Sentenza n. 4851/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto aggravato deducendo due motivi: 1) carenza di motivazione sull'attendibilità della fonte di identificazione (la presunta individuazione mediante fotocopia del permesso di soggiorno e annotazione della polizia giudiziaria), sostenendo che l'individuazione fotografica richiede specifici accertamenti e che l'annotazione è viziata; 2) illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché il teste Fiani avrebbe riferito un riconoscimento personale dato che conosceva l'imputato (e ne segnalava uno strabismo), mentre l'annotazione di servizio indicava che l'identificazione era avvenuta "grazie alla fotografia", per cui, secondo il ricorrente, le due modalità sarebbero inconciliabili e la Corte d'appello non avrebbe correttamente qualificato e valutato le prove.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la Corte di appello non aveva fondato la decisione sulla deposizione ritenuta inattendibile (Grazioli) ma sulla deposizione del teste Alessandro Fiani, che riconobbe immediatamente l'imputato come autore del furto perché già noto e caratterizzato da evidente strabismo. La Cassazione ha rilevato che la deposizione del Fiani e l'annotazione di servizio non sono in contrasto ma convergono (la fotocopia del permesso di soggiorno riscontrava l'identità), e che il riconoscimento personale di persona già conosciuta non richiede le formalità dell'art. 213 cod. proc. pen.; ne consegue assenza di carenza, contraddittorietà o illogicità nella motivazione impugnata. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che le formalità previste per la ricognizione (art. 213) non trovano applicazione quando il testimone indica una persona a lui già nota che ha visto fuggire: in tale ipotesi il valore probatorio dipende principalmente dall'attendibilità del dichiarante e può essere valutato dalla giudice senza nullità per la mancata osservanza delle formalità
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha fissato tale somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- Il riconoscimento personale effettuato da un teste che già conosce l'indagato ha valore probatorio anche se non preceduto dalle formalità previste per la ricognizione formale; il suo rilievo dipende dall'attendibilità del testimone e va adeguatamente valutato in motivazione
- L'individuazione fotografica e il riconoscimento personale possono concorrere tra loro: non è necessario che siano mutuamente esclusivi se, nel contesto, le fonti si riscontrano e convergono nel medesimo risultato probatorio
- Per ottenere l'annullamento per carenza o illogicità della motivazione occorre dimostrare un conflitto insanabile tra le fonti probatorie o l'omessa valutazione di elementi essenziali da parte del giudice; mere incongruenze interpretative superabili in sede di valutazione delle prove non bastano
- Le annotazioni della polizia giudiziaria che contengono elementi identificativi (es. copia del permesso di soggiorno con fotografia) possono concorrere a confortare l'identificazione, purché il giudice valuti la loro attendibilità e la coerenza con le deposizioni
- Il ricorso in cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
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