Cassazione Civile, Ordinanza n. 26643/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento con cui un consorzio di bonifica aveva richiesto a un privato il pagamento del contributo di bonifica per l'anno 2016, per euro 152,88. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittima la pretesa, valorizzando l'efficacia e l'opponibilità del piano di classifica e osservando che il contribuente non aveva formulato specifiche contestazioni. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, come unico motivo, la violazione dell'art. 36, comma 5, della legge regionale Campania 25 febbraio 2003, n. 4, sostenendo che il piano di classifica approvato nel 1996 fosse stato abrogato dalla legge regionale successiva e che, comunque, la norma imponesse l'adeguamento del piano entro tre anni. Ne derivava, secondo il ricorrente, che, in assenza di tale adeguamento, sarebbe spettato al consorzio provare non solo l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza, ma anche il concreto beneficio arrecato al fondo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso presentata in corso di causa dal difensore del ricorrente munito di procura speciale. Ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle controparti, essendo inapplicabile nel giudizio di legittimità l'art. 306, comma 1, c.p.c. Poiché la rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del contraddittorio, la Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali, rilevando che la rinuncia era stata notificata al controricorrente e che questi non aveva formulato opposizioni.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 36, comma 5, L.R. Campania 25 febbraio 2003, n. 4
art. 36, comma 5, della l.r. Campania 25 febbraio del 2003, n. 4
il ricorrente lo invoca come norma che avrebbe abrogato il precedente piano di classifica e imposto l'adeguamento triennale del piano stesso.
essendo inapplicabile al giudizio di legittimità l'art. 306, comma 1, c.p.c.
la Corte afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione delle controparti.
non è espressamente citato nel testo, ma la rinuncia al ricorso per cassazione è trattata come causa di estinzione del processo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia compiuta dal difensore munito di procura speciale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di accettazione della controparte.
- Nel giudizio di cassazione non si applica la disciplina dell'art. 306, comma 1, c.p.c. in tema di accettazione della rinuncia da parte dei convenuti o degli altri intimati.
- La rinuncia al ricorso comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
- Se la rinuncia è stata notificata al controricorrente e questi non ha opposto nulla, può disporsi la compensazione delle spese processuali.
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