Cassazione Penale, Ordinanza n. 03294/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva dichiarato la responsabilità dell'imputato. L'unico motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base della condanna, ma era formulato in modo generico: non conteneva una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, né specifici riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. La Corte rileva quindi che il ricorso non consente di individuare i rilievi mossi né di esercitare il sindacato di legittimità.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
Non citato nel testo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura della motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica e autosufficiente: non sono sufficienti deduzioni generiche o assertive.
- La violazione dell'onere di specificità dei motivi, quando impedisce alla Corte di comprendere i rilievi e di esercitare il controllo di legittimità, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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