Cassazione Penale, Sentenza n. 36380/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento che gli aveva impedito di detenere nella camera di pernottamento un mazzo di carte da gioco, sostenendo la lesione del diritto soggettivo alle attività culturali e ricreative, la violazione dell'art. 6 della Circolare DAP del 2/10/2017 (perché non conterrebbe divieto espresso), la mancanza di adeguata istruttoria (altresì lamentando che altri detenuti in 41-bis avevano ottenuto il permesso in altri istituti), la natura afflittiva ingiustificata del divieto e l'erronea qualificazione del reclamo che, secondo il ricorrente, avrebbe richiesto il contraddittorio ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché diretto contro un provvedimento riguardante modalità gestionali e di trattamento affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria; ha ritenuto che l'art. 6 della Circolare DAP debba essere letto con l'art. 11 della stessa, che qualifica il gioco di carte come attivita' in comune e prevede controllo delle carte per segnature o simboli a finalità di sicurezza; ha quindi condiviso la qualificazione del reclamo come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. e non giurisdizionale, escludendo la necessità del contraddittorio ai sensi dell'art. 35-bis; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
Il reclamo è stato qualificato come generico e non giurisdizionale, quindi soggetto alla procedura di cui all'art. 35 e non idoneo ad attivare il contraddittorio ex art. 35-bis quando riguarda scelte organizzative/discrezionali dell'Amministrazione
La Corte ha ritenuto che la forma in contraddittorio prevista dall'art. 35-bis non fosse applicabile perché non era in gioco un diritto soggettivo tutelabile giudizialmente, ma scelte discrezionali sul trattamento detentivo
Il regime differenziato 41-bis rileva perché le disposizioni della Circolare DAP, e le scelte trattamentali e di sicurezza connesse, si applicano specificamente ai detenuti in tale regime e giustificano limitazioni/criteri diversi sulla detenzione di oggetti
Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, art. 6
All'interno della sala saranno messi a disposizione, su richiesta dei detenuti/internati, giochi di società e mazzi di carte avendo cura di controllare la presenza di eventuali segni, annotazioni e simboli apposti sugli stessi
Va letta in collegamento con l'art. 11: l'art. 6 disciplina consegna e possesso in rapporto alle attività comuni previste dalla circolare, e non autorizza automaticamente la detenzione in cella se contrastante con le regole di sicurezza e controllo
Circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017, art. 11
Colloca il gioco delle carte nell'ambito delle attività in comune per i detenuti sottoposti al regime 41-bis e prevede controlli finalizzati alla sicurezza interna; la disciplina organizzativa rimane soggetta a discrezionalità amministrativa
art. 14, comma 2, d.P.R. n. 230/2000
Invocato dal ricorrente per sostenere la natura afflittiva del divieto, ma la Corte non ha ritenuto provato un vizio tale da ritenere violato un diritto soggettivo; la lamentela non ha avuto successo
Corte cost. n. 186/2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per giustificare la possibilità di sanzionare l'irritualità dell'impugnazione; ha portato all'imposizione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se il provvedimento contestato attiene all'organizzazione interna, alla disciplina e al trattamento detentivo (modalità di esercizio di diritti), esso rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione e il reclamo puo' essere qualificato come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per Cassazione
- Le disposizioni amministrative e circolari interne (es. Circolare DAP 2/10/2017) devono essere lette nel loro contesto: norme che regolano attività in comune possono legittimare limiti alla detenzione in cella quando motivati da ragioni di sicurezza e controllo
- Per ottenere il contraddittorio ex art. 35-bis occorre dimostrare l'effettiva lesione di una posizione di diritto soggettivo e non il mero disaccordo sulla gestione del trattamento; la sola aspirazione a modalità più favorevoli non basta
- Prove specifiche (es. documentazione che dimostri trattamenti difformi tra istituti o violazioni normative) sono necessarie per contrastare la discrezionalità amministrativa; altrimenti il giudice tende a non interferire con scelte organizzative motivate da esigenze di ordine e sicurezza
- Ricorsi irrituali o manifestamente non fondati possono comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni a titolo di ammenda per irrationalità o abuso dell'impugnazione
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