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Sentenza

Sentenza del 06/05/2021 n. 112 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Indennità di trasferta - Esclusione dal reddito - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione d'appello ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione di primo grado favorevole all'Associazione. Di conseguenza l'avviso di accertamento è stato respinto e le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria contestava che l'Associazione avesse erogato ai dipendenti (componenti del trio comico) indennità di trasferta di euro 40,00 al giorno per complessivi euro 18.720,00 non assoggettate a tassazione. L'Ufficio riteneva che tali somme dovessero concorrere a formare il reddito imponibile per la parte eccedente il limite giornaliero di euro 46,48 (ai sensi dell'art. 51 TUIR) in quanto l'Associazione non aveva documentato e indicato in modo analitico le attività svolte fuori Comune che giustificassero la diaria, né aveva prodotto documentazione probatoria idonea a evidenziare le trasferte per ciascuna data. L'Ufficio ha quindi notificato avviso di accertamento per maggior imponibile e ritenute non operate; l'Associazione ha impugnato l'atto e il giudice di primo grado le ha dato ragione; l'Agenzia ha proposto appello.

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973

    Art. 23 invocato dall'Ufficio in relazione ai poteri di accertamento; art. 32 riguardante il questionario e l'esibizione di documenti in sede di verifica. Nel testo si osserva che l'accertamento è fondato sull'esame della documentazione contabile acquisita durante le verifiche.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La Commissione e la giurisprudenza citata interpretano l'art. 51 comma 5 nel senso che le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito imponibile per la parte eccedente euro 46,48 al giorno (euro 77,47 all'estero). L'esclusione dal reddito è subordinata alla prova della concreta prestazione fuori sede e alla documentazione analitica delle attività svolte.

  • D.P.R. 633/1972

    Riferimento formale utilizzato nell'istruttoria per la richiesta/esibizione documentale (anche se il riferimento principale fiscale è al TUIR per la materia IRPEF).

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Richiamata in relazione al contraddittorio endoprocedimentale; la giurisprudenza richiede che il contribuente dimostri concretamente quali elementi avrebbe potuto far valere nel contraddittorio e che tali elementi avrebbero potuto influire sull'esito dell'atto impositivo.

  • Legge 4/1929

    Citata a supporto dell'argomento sul contraddittorio, con riferimento alla giurisprudenza sulla rilevanza del mancato contraddittorio: la nullità dell'atto per difetto di contraddittorio sussiste solo se si provi che il contraddittorio avrebbe potuto produrre un risultato diverso.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. V n. 3431/2015; Cass. nn. 24823/2015, 11453/14, 25054/13, ss.uu. 20935/09, ss.uu. 9935/15, 23726/07, 1271/14, 22502/13

    Richiamata per affermare che: l'indennità forfettaria per trasferte concorre al reddito per la parte eccedente i limiti fissati; non è necessaria un'autorizzazione scritta purché la prestazione fuori sede coincida con la data indicata; l'onere di provare, in caso di mancato contraddittorio, gli elementi che avrebbero potuto mutare l'atto impositivo gravano sul contribuente.

Massime di principio

  • Le indennità di trasferta forfettarie sono esenti da tassazione solo entro il limite giornaliero previsto dalla norma (attualmente indicato come euro 46,48 per trasferte in sede nazionale): la parte eccedente concorre a formare il reddito imponibile.
  • Non è necessaria un'autorizzazione scritta del datore di lavoro per riconoscere la diaria non imponibile, ma è indispensabile che la prestazione effettiva fuori sede coincida con le date indicate e sia documentata in modo analitico.
  • L'onere della prova circa la sussistenza delle trasferte e delle attività fuori Comune gravano sul contribuente: è fondamentale produrre documentazione dettagliata (note spese datate, ordini di missione, fogli firma, rapporti di servizio, eventuali registrazioni delle date delle prestazioni e corrispondenti fatture) che colleghi ciascuna diaria alla specifica prestazione fuori sede.
  • Nella valutazione delle diarie rilevano anche i rimborsi a piè di lista percepiti dal lavoratore: occorre tenerne conto per determinare la parte effettivamente non imponibile.
  • Il difetto di contraddittorio endoprocedimentale può rendere nullo l'atto solo se il contribuente indica concretamente e dimostra gli elementi che, se presentati prima dell'atto, avrebbero determinato un esito diverso; eccezioni meramente formali o documenti già in possesso dell'Ufficio non sono generalmente sufficienti.
  • In situazioni analoghe, l'Amministrazione può legittimamente recuperare a tassazione le diarie non chiaramente documentate; il contribuente deve quindi adottare prassi contabili e documentalmente solide per giustificare l'esclusione dal reddito.

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