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Sentenza

Sentenza del 06/05/2021 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giudizio di revocazione - Motivazione della sentenza d'appello - Accatastamento dell'immobile alberghiero.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. avverso la sentenza della CTR Basilicata n. 283/2019 relativa a un avviso di accertamento ICI 2010 (importo euro 46.803). Il ricorrente deduceva errori di fatto e vizi palesi (art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.), sostenendo che il complesso alberghiero non fosse operativo per incompletezza delle opere e quindi non imponibile; richiamava precedenti sentenze in giudicato esterno e l'art. 2909 c.c., nonché documentazione (anche dei vigili del fuoco) a supporto della non operatività.

La decisione

La Commissione ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la sentenza di appello (CTR Basilicata n. 283/2019) fosse logicamente e giuridicamente fondata, avesse correttamente distinto il problema del giudicato esterno dal merito e avesse attribuito decisivo valore all'accatastamento ex lege dell'immobile sin dal 2003 con rendita catastale. Pertanto l'immobile è stato ritenuto imponibile nonostante le criticità di operatività, conformemente alla giurisprudenza citata; le spese sono compensate dato che il Comune non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    Norma invocata per proporre la revocazione per vizi palesi ed errori sui fatti; la Commissione ha ritenuto che i presupposti di revocazione non fossero dimostrati e quindi il rimedio non applicabile nel caso.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in ordine a questioni di conflitto con precedenti decisioni (giudicato esterno); dalla motivazione risulta che la CTR ha valutato il giudicato esterno ma ha ritenuto prevalente l'accatastamento ex lege, non accogliendo la deduzione del ricorrente.

  • Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) / TARSU

    La pronuncia conferma che, ai fini dell'imposizione comunale, l'accatastamento e la rendita catastale possono determinare l'assoggettabilità dell'immobile all'imposta anche se non operativo, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali.

  • Cass. civ. n. 24395/2020

    Citate a sostegno del principio che il giudice d'appello non ha commesso errori di percezione o sviste nella valutazione degli atti.

  • Cass. civ. n. 31920/2018

    Riferimento utilizzato per escludere l'esistenza di un vizio revocatorio nella fattispecie.

  • Cass. civ. n. 20113/2020

    Richiamata in relazione alla corretta ponderazione logico-giuridica effettuata dalla CTR tra giudicato esterno e merito.

  • Cass. civ. n. 14114/2017

    Supporta il principio dell'efficacia dell'accatastamento ex lege ai fini impositivi.

  • Cass. civ. n. 8051/2020

    Citate per l'affermazione che l'accatastamento costituisce fatto acclarato e decisivo ai fini tributari.

  • Cons. di Stato n. 1028/2019

    Richiamata quale ulteriore supporto all'inderogabilità dell'accatastamento ai fini della determinazione dell'obbligo fiscale in presenza di interesse pubblico prevalente.

  • Cass. civ. nn. 11694/2017, 20319/2017, 31496/2019

    Giurisprudenza citata a conferma dell'orientamento che l'accatastamento può determinare l'assoggettamento fiscale anche se l'immobile non è operativo, per il prevalente interesse pubblico alla tassazione.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395 c.p.c. richiede vizi palesi o errori di fatto dirimenti: semplici divergenze di valutazione in sede di merito non sono sufficenti.
  • L'accatastamento ex lege (iscrizione catastale con rendita) ha forte efficacia ai fini tributari e può determinare l'imponibilità dell'immobile anche se non operativo per incompletezza delle opere.
  • Il giudice deve distinguere tra giudicato esterno e merito: la presenza di precedenti sentenze non implica automaticamente l'annullamento di una decisione successiva se quest'ultima ha motivato la non rilevanza del giudicato esterno.
  • L'onere probatorio sulla non operatività effettiva dell'immobile grava sul contribuente che contesta l'accertamento: documentazione e atti devono dimostrare un vizio così grave da incidere sulla decisione
  • L'assenza di costituzione o difesa da parte dell'ente pubblico può influire solo sulle spese processuali (es. compensazione) ma non determina di per sé l'accoglimento del ricorso.
  • In controversie tributarie relative a immobili, l'interesse pubblico alla tassazione e l'orientamento giurisprudenziale consolidato possono prevalere su contestazioni sulla reale operatività dell'immobile.

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