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Sentenza

Sentenza del 06/05/2021 n. 106 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Giudizio di rinvio - Diritto alla detrazione IVA - Registro per la liquidazione periodica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento per omessa presentazione della dichiarazione annuale (Unico 2003/redditi 2002) e determinazione induttiva dei redditi e dell'IVA; questione centrale sulla detraibilità dell'IVA sugli acquisti in assenza di annotazione delle fatture nel registro degli acquisti e di presentazione della dichiarazione IVA

La decisione

La Corte d'appello (CTR) ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio (Agenzia delle Entrate) in seguito al giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione. È stato affermato che, ai fini della detrazione dell'IVA, non è sufficiente la mera annotazione delle liquidazioni periodiche riportata in calce al registro dei corrispettivi: il contribuente deve essere in possesso delle fatture di acquisto e deve averle annotate nel registro degli acquisti (art.25 DPR 633/72). Inoltre, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA, l'art.55 DPR 633/72 consente la detrazione solo per l'imposta che risulti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali; eventuali pagamenti risultanti da altra documentazione sono irrilevanti. Il contribuente non ha prodotto in giudizio le fatture né il registro degli acquisti e non ha esercitato il diritto alla detrazione nei termini (termine massimo: dichiarazione relativa al secondo anno successivo), per cui la detrazione è stata esclusa e l'accertamento dichiarato legittimo nei limiti delle rettifiche già operate dall'ufficio in autotutela. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 25

    Impose l'obbligo di numerare e annotare progressivamente le fatture nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale; condiziona la detraibilità dell'IVA alla preventiva annotazione nel registro degli acquisti

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19

    Definisce il diritto alla detrazione dell'IVA; la detrazione è esercitabile per l'imposta risultante dai documenti e dalle annotazioni nei registri secondo le regole dell'art.25

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 55

    In caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA, limita la detrazione alle imposte che risultano dalle dichiarazioni periodiche (mensili/trimestrali); pagamenti documentati in altra contabilità non consentono la detrazione

  • D.P.R. 23 maggio 1998, n. 100 - art. 1

    Regola la determinazione della differenza dell'IVA nelle dichiarazioni periodiche sulla base delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri; conferma il rilievo delle sole annotazioni e dei documenti di acquisto in possesso

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 41

    Consente l'accertamento induttivo in caso di omissioni dichiarative, qui utilizzato dall'Ufficio per la determinazione del reddito induttivo

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - art. 6, comma 2

    Norma richiamata in relazione all'istituto dell'accertamento con adesione e alla possibilità di definire l'accertamento amministrativamente (nel procedimento è stata proposta istanza ex art.6 comma 2)

  • Cass. sez. L, sentenza n. 13719/2006

    Richiamata per precisare i limiti e i poteri del giudice di rinvio dopo cassazione: il giudice di rinvio deve attenersi ai principi indicati dalla Cassazione e nei casi di vizi motivazionali può riaprire la valutazione delle prove entro i limiti indicati

  • Cass. n. 22245/2011 e Cass. n. 28333/2005 (giurisprudenza consolidata)

    Affermano che il diritto alla detrazione IVA postula il possesso delle fatture, la loro annotazione nel registro degli acquisti e l'onere del contribuente di produrre la documentazione in giudizio

  • Cass. n. 19938/2018

    Indica il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto

Massime di principio

  • La detrazione dell'IVA sugli acquisti richiede il possesso delle fatture e la loro annotazione nel registro degli acquisti (art.25 DPR 633/72); la mera indicazione delle liquidazioni periodiche non è sufficiente.
  • Se non è stata presentata la dichiarazione IVA, l'art.55 DPR 633/72 consente di detrarre solo l'IVA risultante dalle dichiarazioni periodiche (mensili/trimestrali); pagamenti attestati solo da altra contabilità non consentono la detrazione.
  • Il contribuente ha l'onere di produrre in giudizio le fatture e il registro degli acquisti per giustificare la detrazione; l'omessa produzione può comportarne l'esclusione.
  • Il diritto alla detrazione va esercitato entro il termine indicato (entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo); l'esercizio fuori termine può comportare la perdita del diritto.
  • Nel giudizio di rinvio dopo cassazione il processo è 'chiuso': non si possono introdurre nuove domande o eccezioni non rese necessarie dalla pronuncia della Cassazione; il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi indicati dalla Cassazione e motivare la decisione in coerenza con l'ordine di rinvio.
  • È essenziale rispondere alle richieste documentali in fase precontenziosa e conservare la documentazione fiscale per evitare la perdita della detrazione; l'attività di autotutela dell'ufficio può ridurre l'ambito della contestazione ma non elimina l'onere probatorio del contribuente

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