Sentenza del 06/05/2021 n. 106 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Giudizio di rinvio - Diritto alla detrazione IVA - Registro per la liquidazione periodica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento per omessa presentazione della dichiarazione annuale (Unico 2003/redditi 2002) e determinazione induttiva dei redditi e dell'IVA; questione centrale sulla detraibilità dell'IVA sugli acquisti in assenza di annotazione delle fatture nel registro degli acquisti e di presentazione della dichiarazione IVA
La decisione
La Corte d'appello (CTR) ha accolto l'appello proposto dall'Ufficio (Agenzia delle Entrate) in seguito al giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione. È stato affermato che, ai fini della detrazione dell'IVA, non è sufficiente la mera annotazione delle liquidazioni periodiche riportata in calce al registro dei corrispettivi: il contribuente deve essere in possesso delle fatture di acquisto e deve averle annotate nel registro degli acquisti (art.25 DPR 633/72). Inoltre, in assenza della presentazione della dichiarazione IVA, l'art.55 DPR 633/72 consente la detrazione solo per l'imposta che risulti dalle dichiarazioni mensili o trimestrali; eventuali pagamenti risultanti da altra documentazione sono irrilevanti. Il contribuente non ha prodotto in giudizio le fatture né il registro degli acquisti e non ha esercitato il diritto alla detrazione nei termini (termine massimo: dichiarazione relativa al secondo anno successivo), per cui la detrazione è stata esclusa e l'accertamento dichiarato legittimo nei limiti delle rettifiche già operate dall'ufficio in autotutela. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 25
Impose l'obbligo di numerare e annotare progressivamente le fatture nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale; condiziona la detraibilità dell'IVA alla preventiva annotazione nel registro degli acquisti
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19
Definisce il diritto alla detrazione dell'IVA; la detrazione è esercitabile per l'imposta risultante dai documenti e dalle annotazioni nei registri secondo le regole dell'art.25
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 55
In caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA, limita la detrazione alle imposte che risultano dalle dichiarazioni periodiche (mensili/trimestrali); pagamenti documentati in altra contabilità non consentono la detrazione
D.P.R. 23 maggio 1998, n. 100 - art. 1
Regola la determinazione della differenza dell'IVA nelle dichiarazioni periodiche sulla base delle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri; conferma il rilievo delle sole annotazioni e dei documenti di acquisto in possesso
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 41
Consente l'accertamento induttivo in caso di omissioni dichiarative, qui utilizzato dall'Ufficio per la determinazione del reddito induttivo
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - art. 6, comma 2
Norma richiamata in relazione all'istituto dell'accertamento con adesione e alla possibilità di definire l'accertamento amministrativamente (nel procedimento è stata proposta istanza ex art.6 comma 2)
Cass. sez. L, sentenza n. 13719/2006
Richiamata per precisare i limiti e i poteri del giudice di rinvio dopo cassazione: il giudice di rinvio deve attenersi ai principi indicati dalla Cassazione e nei casi di vizi motivazionali può riaprire la valutazione delle prove entro i limiti indicati
Cass. n. 22245/2011 e Cass. n. 28333/2005 (giurisprudenza consolidata)
Affermano che il diritto alla detrazione IVA postula il possesso delle fatture, la loro annotazione nel registro degli acquisti e l'onere del contribuente di produrre la documentazione in giudizio
Cass. n. 19938/2018
Indica il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto
Massime di principio
- La detrazione dell'IVA sugli acquisti richiede il possesso delle fatture e la loro annotazione nel registro degli acquisti (art.25 DPR 633/72); la mera indicazione delle liquidazioni periodiche non è sufficiente.
- Se non è stata presentata la dichiarazione IVA, l'art.55 DPR 633/72 consente di detrarre solo l'IVA risultante dalle dichiarazioni periodiche (mensili/trimestrali); pagamenti attestati solo da altra contabilità non consentono la detrazione.
- Il contribuente ha l'onere di produrre in giudizio le fatture e il registro degli acquisti per giustificare la detrazione; l'omessa produzione può comportarne l'esclusione.
- Il diritto alla detrazione va esercitato entro il termine indicato (entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo); l'esercizio fuori termine può comportare la perdita del diritto.
- Nel giudizio di rinvio dopo cassazione il processo è 'chiuso': non si possono introdurre nuove domande o eccezioni non rese necessarie dalla pronuncia della Cassazione; il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi indicati dalla Cassazione e motivare la decisione in coerenza con l'ordine di rinvio.
- È essenziale rispondere alle richieste documentali in fase precontenziosa e conservare la documentazione fiscale per evitare la perdita della detrazione; l'attività di autotutela dell'ufficio può ridurre l'ambito della contestazione ma non elimina l'onere probatorio del contribuente
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