Sentenza del 06/05/2021 n. 114 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Vizio di notificazione ed istanza di accertamento con adesione - Acquiescenza - Errata individuazione del rappresentante legale dell'ente - Obbligo di comunicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento n.092 relativa agli avvisi di accertamento per gli anni 2011 e 2012: si deduceva la nullità per vizio di notifica degli atti presupposti (errata individuazione del rappresentante legale, mancata allegazione degli atti presupposti all'intimazione, inesistenza o mancata prova della notifica) e si eccepiva la prescrizione del credito erariale.
La decisione
Appello rigettato. Il Tribunale d'appello ha ritenuto che la presentazione, da parte del precedente legale rappresentante R., di un'istanza di accertamento con adesione sanasse eventuali vizi di notifica per acquiescenza, poiché l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato e sono state esperite le difese prima della scadenza. La carica del rappresentante risultava dall'Anagrafe Tributaria e la notificazione presso la sede sociale effettuata nelle mani di persona addetta alla ricezione (figlia convivente) è stata considerata corretta. L'errata indicazione nominativa del rappresentante non comporta nullità della notificazione alle persone giuridiche, salvo incertezza sull'individuazione dell'ente. L'obbligo del contribuente di comunicare variazioni entro 30 giorni (art.35 DPR 633/1972) è richiamato come principio che impedisce opponibilità di variazioni non comunicate. Le eccezioni sulla mancata allegazione degli atti presupposti e sul calcolo degli interessi sono state ritenute prive di pregio; la prescrizione è esclusa perché gli avvisi furono notificati tempestivamente e la riscossione ha termine di 10 anni per II.DD. e IVA. Condanna dell'appellante alle spese (euro 3.000 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 160 c.p.c.
Riferimento alla disciplina sulla notificazione: l'errata indicazione della persona fisica del rappresentante non determina nullità della notificazione se non sussiste incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario.
art. 145 c.p.c.
Richiamato per chiarire che non è richiesta la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante nella notificazione alle persone giuridiche.
art. 35 DPR 633/1972
Imposizione dell'obbligo a carico del contribuente di comunicare, entro 30 giorni, le variazioni degli elementi che connotano l'attività; la mancata comunicazione rende inopponibili tali variazioni all'amministrazione.
art. 43 DPR 600/1973
Termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione): nel caso gli avvisi sono stati notificati tempestivamente.
Cass. civ., sent. n. 12039/2009 (Sez. 5)
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'errata indicazione nominativa del rappresentante non comporta la nullità della notificazione rivolta alla persona giuridica, salvo incertezza sull'individuazione dell'ente.
Cass. civ., sent. n. 2203/2018; n. 8374/2015; n. 654/2014
Giurisprudenza consolidata secondo cui la presentazione di istanza di accertamento con adesione o comunque l'esperimento delle facoltà difensive può far ritenere sanato il vizio di notifica per acquiescenza quando l'atto abbia raggiunto il suo scopo.
Cass. civ., sent. n. 18818/2006; n. 6761/1990
Richiamate in relazione all'operatività dell'inopponibilità delle variazioni non comunicate ai sensi dell'art.35 DPR 633/1972.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione da parte del destinatario dell'avviso è da considerarsi come acquiescenza che può sanare vizi formali di notifica dell'atto presupposto quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo informativo e difensivo previsto.
- La notificazione rivolta a una persona giuridica è indirizzata all'ente e non alla persona fisica; l'errata indicazione del nome o della qualifica del rappresentante legale non determina automaticamente nullità, salvo che dall'errore derivi incertezza sull'identità dell'ente destinatario.
- Il contribuente ha l'onere di comunicare tempestivamente (30 giorni) le variazioni di elementi rilevanti dell'attività; la mancata comunicazione rende le variazioni inopponibili all'Amministrazione e rafforza la validità delle notifiche effettuate secondo i dati in archivio.
- La mancata allegazione all'intimazione di pagamento degli atti presupposti non è decisive quando quegli atti sono stati precedentemente noti o notificati al contribuente; l'assenza di riproduzione integrale del calcolo degli interessi non invalida l'atto quando i criteri di calcolo sono stabiliti normativa.
- Le eccezioni di prescrizione e decadenza vanno valutate sulla base delle date effettive di notifica degli avvisi di accertamento e dei termini speciali previsti per i tributi (art.43 DPR 600/1973 e disciplina della riscossione).
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