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Sentenza

Sentenza del 06/05/2021 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Censimento immobili-fantasma - Notificazione avvisi di accertamento - Rendita presunta - Diritto d'impugnazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (n. 092/xxxxx del 29.09.2018) relativa a sanzione e tributi speciali catastali per un fabbricato 'mai dichiarato' (immobile cosiddetto 'fantasma') iscritto a ruolo sulla base di un avviso di accertamento (n. PZ/xxxxxx/2012) che aveva attribuito una rendita catastale presunta al fabbricato ubicato in A., foglio 3 particella 415. Il ricorrente contestava: decadenza dal potere di accertamento e prescrizione del credito; nullità della notifica dell'accertamento (per avvenuta mediante affissione all'albo pretorio); nullità della cartella per carenza motivazionale; infondatezza nel merito e deduceva di avere regolarizzato catastalmente l'immobile con una dichiarazione presentata e una variazione catastale operate nel 2012.

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello. Ha ritenuto non provata la tempestiva e valida regolarizzazione catastale invocata dal contribuente (la dichiarazione risultava depositata oltre il termine del 30/04/2011 e con procedura non idonea). Ha confermato la validità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata con affissione all'albo pretorio e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi della normativa speciale sul censimento degli immobili non dichiarati; l'atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini applicabili (decorso dei 60 giorni e avvio del termine di impugnazione dal 61° giorno). Ha inoltre ritenuto che la cartella di pagamento che esegue un atto impositivo già notificato non necessita di una motivazione autonoma dettagliata e che il riferimento all'accertamento iniziale è sufficiente. Ha inoltre respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione ritenendo rispettati i termini di legge. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per questo grado (euro 300 oltre accessori).

Norme richiamate

  • Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. 'milleproroghe')

    Consente la procedura di censimento degli immobili non dichiarati mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale e affissione all'albo pretorio del comune; la pubblicazione avvia i termini procedurali per rendere possibile l'attribuzione della rendita presunta e l'impugnazione a partire dal 61° giorno.

  • Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito)

    Ha imposto ai titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati l'obbligo di presentare la dichiarazione per l'aggiornamento catastale entro il 30/04/2011 e ha previsto che, in caso di inadempienza, l'Agenzia attribuisca la rendita catastale presunta e la iscriva transitoriamente con oneri a carico degli interessati; ha inoltre disciplinato i termini e le modalità di impugnazione.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Stabilisce il termine quinquennale per l'azione accertatrice in materia di tributi speciali catastali; nel caso di specie non emerge violazione di tale termine.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Riguarda i requisiti del ruolo e della cartella esattoriale; la giurisprudenza confermata ed applicata nel caso ritiene che la cartella che rimanda a un precedente atto impositivo non debba necessariamente indicarne tutti gli estremi se il riferimento è univoco e il contribuente può controllare la legittimità dell'azione.

  • Regio Decreto Legge n. 652/1939 (conv. L. 1249/1939) e Legge n. 679/1969

    art. 31 R.D. 652/1939; art. 8, co. 6 L. 679/1969

    Citati come riferimento alla natura delle sanzioni amministrative e agli oneri accessori richiamati nella cartella; la pretesa economica è collegata a quegli istituti normativi ove applicabili.

Massime di principio

  • La procedura speciale di censimento degli 'immobili mai dichiarati' autorizza la notifica mediante avviso in Gazzetta Ufficiale e affissione all'albo pretorio del comune; tale procedimento, se seguito, rende l'avviso impugnabile solo a decorrere dal 61° giorno dalla pubblicazione, e l'omessa impugnazione ne determina la definitività.
  • Il proprietario/titolare di diritti reali aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il termine stabilito (30/04/2011); la dichiarazione presentata successivamente al termine non impedisce l'efficacia dell'accertamento già divenuto definitivo.
  • La cartella di pagamento che esegue un precedente atto impositivo non necessita di una motivazione autonoma molto articolata: è sufficiente il riferimento univoco all'atto impositivo originario oppure una motivazione sintetica che consenta al contribuente di controllare l'intimazione.
  • Il contribuente che deduce la tempestiva regolarizzazione catastale ha l'onere di provarla; la semplice allegazione non è sufficiente se dalla documentazione emerge che la comunicazione/variazione è avvenuta oltre i termini o con procedura non idonea.
  • Le azioni relative ai tributi speciali catastali sono soggette ai termini ordinari di decadenza/prescrizione (quindicennali o quinquennali secondo la fattispecie); va sempre verificato se l'atto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini speciali previsti.

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