Sentenza del 06/05/2021 n. 113 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Censimento immobili-fantasma - Notificazione avvisi di accertamento - Rendita presunta - Diritto d'impugnazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento (n. 092/xxxxx del 29.09.2018) relativa a sanzione e tributi speciali catastali per un fabbricato 'mai dichiarato' (immobile cosiddetto 'fantasma') iscritto a ruolo sulla base di un avviso di accertamento (n. PZ/xxxxxx/2012) che aveva attribuito una rendita catastale presunta al fabbricato ubicato in A., foglio 3 particella 415. Il ricorrente contestava: decadenza dal potere di accertamento e prescrizione del credito; nullità della notifica dell'accertamento (per avvenuta mediante affissione all'albo pretorio); nullità della cartella per carenza motivazionale; infondatezza nel merito e deduceva di avere regolarizzato catastalmente l'immobile con una dichiarazione presentata e una variazione catastale operate nel 2012.
La decisione
Il giudice d'appello ha rigettato l'appello. Ha ritenuto non provata la tempestiva e valida regolarizzazione catastale invocata dal contribuente (la dichiarazione risultava depositata oltre il termine del 30/04/2011 e con procedura non idonea). Ha confermato la validità della notifica dell'avviso di accertamento effettuata con affissione all'albo pretorio e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi della normativa speciale sul censimento degli immobili non dichiarati; l'atto è divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini applicabili (decorso dei 60 giorni e avvio del termine di impugnazione dal 61° giorno). Ha inoltre ritenuto che la cartella di pagamento che esegue un atto impositivo già notificato non necessita di una motivazione autonoma dettagliata e che il riferimento all'accertamento iniziale è sufficiente. Ha inoltre respinto le eccezioni di decadenza e prescrizione ritenendo rispettati i termini di legge. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per questo grado (euro 300 oltre accessori).
Norme richiamate
Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. 'milleproroghe')
Consente la procedura di censimento degli immobili non dichiarati mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale e affissione all'albo pretorio del comune; la pubblicazione avvia i termini procedurali per rendere possibile l'attribuzione della rendita presunta e l'impugnazione a partire dal 61° giorno.
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito)
Ha imposto ai titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati l'obbligo di presentare la dichiarazione per l'aggiornamento catastale entro il 30/04/2011 e ha previsto che, in caso di inadempienza, l'Agenzia attribuisca la rendita catastale presunta e la iscriva transitoriamente con oneri a carico degli interessati; ha inoltre disciplinato i termini e le modalità di impugnazione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Stabilisce il termine quinquennale per l'azione accertatrice in materia di tributi speciali catastali; nel caso di specie non emerge violazione di tale termine.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Riguarda i requisiti del ruolo e della cartella esattoriale; la giurisprudenza confermata ed applicata nel caso ritiene che la cartella che rimanda a un precedente atto impositivo non debba necessariamente indicarne tutti gli estremi se il riferimento è univoco e il contribuente può controllare la legittimità dell'azione.
Regio Decreto Legge n. 652/1939 (conv. L. 1249/1939) e Legge n. 679/1969
art. 31 R.D. 652/1939; art. 8, co. 6 L. 679/1969
Citati come riferimento alla natura delle sanzioni amministrative e agli oneri accessori richiamati nella cartella; la pretesa economica è collegata a quegli istituti normativi ove applicabili.
Massime di principio
- La procedura speciale di censimento degli 'immobili mai dichiarati' autorizza la notifica mediante avviso in Gazzetta Ufficiale e affissione all'albo pretorio del comune; tale procedimento, se seguito, rende l'avviso impugnabile solo a decorrere dal 61° giorno dalla pubblicazione, e l'omessa impugnazione ne determina la definitività.
- Il proprietario/titolare di diritti reali aveva l'obbligo di presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale entro il termine stabilito (30/04/2011); la dichiarazione presentata successivamente al termine non impedisce l'efficacia dell'accertamento già divenuto definitivo.
- La cartella di pagamento che esegue un precedente atto impositivo non necessita di una motivazione autonoma molto articolata: è sufficiente il riferimento univoco all'atto impositivo originario oppure una motivazione sintetica che consenta al contribuente di controllare l'intimazione.
- Il contribuente che deduce la tempestiva regolarizzazione catastale ha l'onere di provarla; la semplice allegazione non è sufficiente se dalla documentazione emerge che la comunicazione/variazione è avvenuta oltre i termini o con procedura non idonea.
- Le azioni relative ai tributi speciali catastali sono soggette ai termini ordinari di decadenza/prescrizione (quindicennali o quinquennali secondo la fattispecie); va sempre verificato se l'atto sia divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini speciali previsti.
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