Cassazione Civile, Ordinanza n. 12547/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (possessore)
La controversia
Una persona fisica aveva convenuto in giudizio l'ente proprietario di un terreno sito nel territorio del Comune di Montesilvano, chiedendo accertarsi l'usucapione del bene. Il convenuto si era costituito resistendo alla domanda e aveva proposto in via riconvenzionale la restituzione del fondo e il risarcimento del danno per occupazione senza titolo. Il Tribunale aveva respinto la domanda di usucapione, dichiarando il terreno di proprietà dell'ente e compensando le spese di primo grado. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto e posto le spese del doppio grado a carico dell'attrice. Nel ricorso per cassazione, la soccombente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie e per mancato rilievo della mancata contestazione specifica dell'estensione del terreno indicata in domanda; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di documenti rilevanti sulla durata del possesso e sull'esatta individuazione del bene; 3) violazione dell'art. 329 c.p.c. per avere la Corte d'appello condannato la ricorrente anche alle spese del primo grado, nonostante l'assenza di appello incidentale sul relativo capo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e ha invece accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di primo grado, espungendo tale statuizione dal dispositivo, poiché la Corte d'appello, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, non poteva modificare il regolamento delle spese del primo grado deciso dal Tribunale. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza. Le spese di primo grado restano quelle compensate dal Tribunale, ormai coperte da giudicato.
Norme richiamate
La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle prove è inammissibile in cassazione; l'apprezzamento delle prove resta riservato al giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge, ma non consente di trasformare il ricorso in un riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame non può essere usato per chiedere una rivalutazione complessiva del materiale probatorio; è ammesso solo nei limiti del sindacato sul minimo costituzionale della motivazione.
In assenza di impugnazione incidentale sul capo relativo alle spese, il giudice d'appello non può modificarlo se conferma la sentenza di primo grado.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, poiché tali apprezzamenti spettano al giudice di merito, salvo il controllo sulla presenza di una motivazione non apparente o manifestamente illogica.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, dell'idoneità dei documenti e della prevalenza di una fonte di prova su altre è attività riservata al merito; il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva se la motivazione rende comprensibile l'iter decisionale.
- Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado, il regolamento delle spese del primo grado può essere modificato solo se il relativo capo sia stato specificamente impugnato; in mancanza di appello incidentale, quel capo resta intangibile e coperto da giudicato.
- Il giudice d'appello può procedere a un nuovo regolamento delle spese d'ufficio soltanto se riforma, in tutto o in parte, la decisione impugnata; se invece la conferma, non può incidere sulle spese di primo grado senza uno specifico motivo di gravame.
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