Cassazione Penale, Sentenza n. 20597/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il Tribunale di Forlì aveva revocato l'indulto applicato al ricorrente (ordinanza del Tribunale di Foggia del 31/01/2012), ritenendo che tale applicazione fosse dovuta solo a un ritardato aggiornamento del casellario in relazione a una precedente concessione dell'indulto da parte del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi (06/05/2011, inserita nel SIC il 26/06/2012). Il ricorrente ha dedotto carenza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che, se l'indulto risultava complessivamente eccedente il limite di legge, il giudice avrebbe dovuto ridurre l'applicazione entro i limiti consentiti (solo la parte eccedente il limite dei tre anni), e non revocare integralmente il provvedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l'ordinanza impugnata manifestamente illogica. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto calcolare la pena complessiva e applicare l'indulto entro il limite di legge (art. 1 legge n. 241/2006), riducendo le applicazioni eccedenti invece di revocare integralmente i provvedimenti precedenti. Non risultava, dalla motivazione impugnata, l'emergere successivo di causa ostativa ex art. 1, comma 2, legge n. 241/2006. La Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo giudizio, con indicazione dei principi da osservare.
Norme richiamate
Stabilisce il limite massimo di pena indultabile (tre anni) e prevede cause ostative; la Corte interpreta che l'indulto va applicato complessivamente entro tale limite, computando le varie concessioni.
legge n. 241/2006, art. 1, comma 2
Comma richiamato per le eventuali cause ostative: la revoca è giustificabile solo se sia sopravvenuta una causa ostativa ai sensi della norma; nel caso di specie non risultava alcuna causa ostativa emersa dopo le concessioni.
codice penale, art. 174, comma secondo
Principio che l'indulto si applica una sola volta in sede di cumulo; la Corte ne trae il principio che il giudice dell'esecuzione può ridurre l'indulto applicato in eccedenza senza revocare integralmente i singoli provvedimenti che lo hanno applicato.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 6067 del 07/04/2017 (Rv. 272396)
Precedente richiamato che afferma il potere del giudice dell'esecuzione di ridurre l'indulto applicato in eccesso, senza necessità di revocare i condoni applicati in eccesso.
Massime di principio
- Quando più provvedimenti hanno applicato indulti/condoni, il giudice dell'esecuzione deve calcolare la pena complessiva e applicare l'indulto entro il limite di legge (es. tre anni), ripartendo o riducendo l'applicazione ove questa superi il limite, anziché revocare integralmente singoli provvedimenti.
- La semplice registrazione tardiva di un provvedimento nel casellario non legittima di per sé la revoca totale di un indulto già applicato; bisogna valutare l'effettivo ammontare complessivo delle pene indultabili e le eventuali cause ostative sopravvenute.
- La revoca integrale è ammessa solo se emerge una causa ostativa sopravvenuta (es. ex art. 1, comma 2 legge n. 241/2006); in assenza di tale causa, sono preferibili interventi correttivi di natura calibrata.
- Il giudice dell'esecuzione ha discrezionalità valutativa nel ridurre l'effetto dell'indulto nei limiti imposti dalla legge, ma deve motivare in modo logico e articolato il calcolo delle riduzioni operate.
- Occorre verificare errori materiali o di trascrizione (casellario) e correggerli senza pregiudicare indebitamente i benefici già riconosciuti, dando priorità al rispetto del principio di cumulo previsto dall'art. 174 c.p.
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