Cassazione Penale, Sentenza n. 28534/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione di opere abusive. Il ricorrente deduceva: nullità dell'ordinanza per mancata motivazione circa l'eccepita incompetenza della Procura ad eseguire demolizioni relative ad abusi commessi sino al 28/11/1997 (richiamando determinazioni/direttive interne della Procura); illogicità, travisamento e difetto di motivazione; deduceva che parte delle opere (60 mq accertati il 23/1/1997 e il "ponte" accertato nel 1994) sarebbero di natura manutentiva o oggetto di SCIA/atto comunale (determina n. 4/2019) che avrebbe revocato l'ordine di ripristino e dunque dovrebbero essere escluse dall'ordine di demolizione; per altro corpo di fabbrica era pendente domanda di permesso di costruire in sanatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e respinto le censure. Sulla competenza: rilevata l'applicazione del principio "tempus regit actum", la Corte ha ritenuto che il titolo esecutivo e l'attivazione del procedimento siano successivi al 28/11/1997, per cui spettava al pubblico ministero l'esecuzione dell'ordine di demolizione; le circolari o direttive interne non sono vincolanti per il giudice penale né per il PM. Sul merito: il Tribunale aveva correttamente valutato che i 60 mq non erano opere meramente manutentive ma prolungamento del corpo di fabbrica e che gli abusi formavano un insieme unitario già oggetto di due sentenze irrevocabili (n. 36/1994 e n. 630/1999), impedendo la "parcellizzazione"; la determina comunale n. 4/2019 non può prevalere sul giudicato penale, in particolare sulla necessità dell'autorizzazione paesaggistica riconosciuta nelle sentenze; la domanda di sanatoria pendente non dimostrava la concreta prevedibilità di un esito favorevole a breve e non sospende l'esecuzione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna al pagamento delle spese e versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
principio "tempus regit actum"
La disciplina procedimentale applicabile all'esecuzione si determina in base alle disposizioni vigenti al momento in cui l'atto deve essere compiuto; dunque la competenza per l'esecuzione si valuta con la normativa in vigore all'epoca dell'esecuzione
Premesso l'accertamento dell'inammissibilità, l'art. 616 c.p.p. dispone l'onere delle spese e può prevedere il versamento di somme in favore della Cassa delle ammende; applicato per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in tema di inammissibilità del ricorso e della valutazione della responsabilità della parte: anche se non risultano elementi di colpa nella proposizione dell'atto, alla declaratoria di inammissibilità può seguire l'onere previsto dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza della Cassazione (es.: Sez. 3, n. 28781/2018; Sez. 3, n. 30679/2016; Sez. 3, n. 5822/2022 e altre citate)
Confermato orientamento secondo cui le circolari ministeriali o direttive interne hanno natura di atto amministrativo interno e non vincolano il giudice penale né il PM; la competenza e le modalità di esecuzione devono rispettare la legge e, in caso di variazione normativa, si applica il criterio temporale
Pareri/direttive interne della Procura e determine comunali (es.: determina n. 4/2019 Comune di Barano d'Ischia)
Atto amministrativo comunale (o direttiva interna) non può modificare o annullare gli effetti di un giudicato penale; una determinazione comunale che qualifica interventi come manutentivi o esclude la rilevanza paesaggistica non prevale su una sentenza penale che ha accertato l'abuso e la necessità dell'autorizzazione paesaggistica
Massime di principio
- La competenza per l'esecuzione di un ordine di demolizione si valuta con riferimento alla normativa vigente al momento dell'esecuzione (principio "tempus regit actum"); cambi di competenza intervenuti in momenti diversi non incidono retroattivamente su titoli successivi
- Le circolari ministeriali, direttive interne o determinazioni di uffici diversi non hanno efficacia vincolante sul giudice penale né possono eliminare gli effetti di un giudicato penale
- Una determinazione amministrativa di sanatoria o una SCIA non può, di per sé, far venire meno un ordine giudiziale irrevocabile di demolizione, specie se il giudicato ha accertato anche la violazione paesaggistica
- La domanda pendente di permesso o sanatoria non sospende automaticamente l'esecuzione dell'ordine di demolizione: è necessario dimostrare la concreta e rapida prevedibilità dell'esito favorevole per ottenere misure cautelari inibitorie
- Quando più abusi riguardano lo stesso immobile e sono stati giudicati unitariamente in sentenze di condanna, non è consentita la "parcellizzazione" delle opere per evitare l'esecuzione; l'accertamento di merito sulla natura manutentiva o di ampliamento è rimesso al giudice di merito e non è rivedibile in sede di Cassazione salvo vizio di diritto
- Chi impugna deve confrontarsi specificamente e puntualmente con le motivazioni di merito: censure generiche o non trattate dal ricorso tendono a essere rigettate per inammissibilità o infondatezza
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28468/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28472/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28473/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28474/2024 del 16/07/2024
- Sentenza penale · 16 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28476/2024 del 16/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →