Cassazione Penale, Sentenza n. 9428/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 16/05/2023 con cui il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza ex art. 657 c.p.p. di rideterminazione della pena. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 666 c.p.p. per avere il giudice provveduto senza fissazione dell'udienza camerale e quindi in assenza di contraddittorio (commi 3 e 4), nonché un vizio di motivazione sul merito della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto la doglianza processuale ritenendo che l'ordinanza impugnata sia stata adottata de plano fuori dalle ipotesi in cui l'art. 666 c.p.p. consente di procedere senza contraddittorio (esclusi i casi di "manifesta infondatezza" per "difetto delle condizioni di legge" o di "mera riproposizione" e gli altri casi espressamente consentiti, come gli autorizzati dall'art. 667, comma 4). Tale violazione ha formato una nullità di ordine generale e carattere assoluto ex artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., con conseguente annullamento dell'atto. La Corte ha annullato l'ordinanza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 lett. d) c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per il prosieguo.
Norme richiamate
prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi"
L'art. 666 regola la forma dei procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione: il giudice deve garantire il contraddittorio (udienza camerale) salvo le specifiche eccezioni indicate dalla norma; decisioni "de plano" fuori da tali ipotesi violano il diritto al contraddittorio.
art. 667, comma 4 cod. proc. pen.
riferimento alla possibilità di provvedere "senza formalità" in casi specifici
Indica ulteriori casi in cui il giudice può decidere senza le formalità del contraddittorio; tali eccezioni sono limitate e non giustificano provvedimenti de plano al di fuori dei casi previsti dall'art. 666.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
nullità di ordine generale e a carattere assoluto
La violazione che determina l'omessa citazione del condannato o l'assenza del difensore quando obbligatoria costituisce nullità assoluta che può essere rilevata in sede di legittimità e comporta annullamento dell'atto impugnato.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
conseguenze della nullità processuale
Conferma il carattere assoluto della nullità per difetti procedurali gravi come l'omessa garanzia del contraddittorio.
art. 620, lett. d) cod. proc. pen.
facoltà della Corte di annullare senza rinvio in determinati casi
Consente alla Corte di Cassazione, quando ricorre nullità rilevabile in sede di legittimità, di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e, se del caso, disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve fissare l'udienza camerale e garantire il contraddittorio salvo che la richiesta sia manifestamente infondata, sia mera riproposizione di istanze già respinte, o ricada in altre eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 666 e art. 667 c.p.p.).
- Un provvedimento adottato "de plano" fuori dalle ipotesi di deroga previste dalla norma è affetto da nullità assoluta (art. 178 lett. c) e 179 c.p.p.) e può essere annullato dalla Cassazione.
- In caso di annullamento per nullità procedurale la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio e rimandare gli atti al giudice competente per un nuovo esame garantendo il contraddittorio.
- È opportuno che la difesa eccepisca tempestivamente la violazione del contraddittorio e chieda la fissazione dell'udienza camerale per preservare i diritti dell'imputato; l'omessa citazione del condannato o l'assenza del difensore quando obbligatoria determinano conseguenze gravi.
- Nelle impugnazioni è utile distinguere prima le questioni processuali pregiudiziali (es. nullità per mancato contraddittorio) rispetto alle censure di merito (vizio di motivazione), poiché le prime possono determinare l'annullamento senza esame del merito.
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