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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22688/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per falsità personale. Con il primo motivo la difesa ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di valutazione della prova, sostenendo in sostanza una ricostruzione alternativa dei fatti e del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della desistenza volontaria ex art. 56, comma terzo, c.p., assumendo che la condotta successiva presso gli uffici di polizia dovesse valere come interruzione volontaria dell'azione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché fondato su doglianze di merito e su una lettura alternativa delle risultanze probatorie, già correttamente valorizzate dai giudici di merito. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il reato si era già consumato nel momento in cui l'imputato aveva fornito le false generalità, sicché la successiva condotta non poteva integrare desistenza volontaria. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È il titolo di reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile in primo e secondo grado; dalla motivazione emerge che la consumazione coincide con la prestazione delle false generalità.

  • art. 56, comma terzo, c.p.

    La desistenza volontaria è esclusa quando il reato si è già consumato; una condotta successiva alla consumazione non può integrare l'istituto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito attraverso censure che si risolvono in una diversa lettura delle prove, se la motivazione di merito ha già indicato in modo coerente gli elementi posti a fondamento della decisione.
  • La desistenza volontaria ex art. 56, comma terzo, c.p. è configurabile solo se interviene prima della consumazione del reato; una volta perfezionato il fatto tipico, ogni condotta successiva è giuridicamente irrilevante ai fini dell'istituto.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, al ricorrente possono essere poste a carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Per i reati di falsa attestazione di generalità, la consumazione si realizza nel momento in cui l'agente rende la falsa dichiarazione all'autorità competente, non potendo rilevare una successiva iniziativa correttiva.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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