Sentenza del 10/11/2022 n. 310 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Accatastamento catastale - Stazione-radio base.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sezione I, ha accolto l'appello dell'Ufficio, dichiarando inammissibile il ricorso di primo grado proposto dalla W. spa. Ha condannato W. spa al pagamento delle spese di rito, liquidate in euro 570,00 oltre oneri di legge se dovuti, a favore dell'Ufficio. In sostanza la decisione di primo grado favorevole alla società è stata annullata per inammissibilità dell'impugnazione iniziale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento catastale relativo alla mancata iscrizione della "stazione radio base" di Genzano di Lucania (foglio 38 particella 626). L'Ufficio contestava il mancato accatastamento dell'impianto come manufatto e rilevava che la società non aveva impugnato nei termini l'atto prodromico (avviso di accertamento del 25/09/2017) notificato alla sede legale, rendendo inammissibile il ricorso di primo grado. Inoltre si discuteva se la stazione radio base dovesse essere considerata un manufatto soggetto a rilevanza catastale (facoltativamente accatastabile nella categoria F/7) e se la circolare 18/E/2017 potesse avere valore dirimente.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 33/2016
Richiamato per indicare che gli impianti di telefonia mobile possono essere facoltativamente accatastati nella nuova categoria F/7 "Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione"; usato per sottolineare la rilevanza catastale/topografica della stazione radio base.
Richiamata per sostenere l'inapplicabilità o la non decisività di prassi amministrative nel determinare le sorti del contenzioso; nel testo è usata per argomentare la palese inammissibilità di tesi basate su prassi.
Circolare Agenzia Entrate 18/E/2017
Citata dalla resistente a supporto della propria posizione, ma ritenuta dalla Commissione mera prassi amministrativa non vincolante e non dirimente per l'esito del giudizio.
Giurisprudenza di legittimità
Richiamata per affermare la rilevanza e la non censurabilità delle prove sulla regolarità della notifica dell'atto (avviso di accertamento) e della sequenza procedimentale amministrativa.
Massime di principio
- Una stazione radio base va considerata, per la sua tipologia, come un manufatto suscettibile di rilevanza catastale e può essere facoltativamente iscritta al catasto fabbricati, nella categoria F/7, ai fini di esatta individuazione topografico-catastale.
- La mancata impugnazione nei termini dell'atto prodromico (es. avviso di accertamento) comporta il rischio di inammissibilità del ricorso successivo: è cruciale contestare tempestivamente l'atto originario.
- Le circolari amministrative (es. circolare 18/E/2017) costituiscono prassi operativa e non hanno valore vincolante per risolvere una controversia giuridica se contrastano con norme o non possono supplire alla mancata impugnazione dell'atto.
- La documentazione fotografica, se priva di un rilievo tecnico descrittivo iniziale, può risultare insufficiente a dimostrare la natura o la consistenza dell'opera; è preferibile produrre rilievi tecnici e topografici dettagliati.
- In caso di contestazioni catastali relative a impianti di telecomunicazione è importante provare la regolarità delle notifiche e rispettare i termini processuali; l'onere probatorio sulla tempestività dell'impugnazione è determinante.
- Le spese del giudizio seguono la soccombenza: chi perde l'appello può essere condannato al pagamento di spese anche relativamente al doppio grado di giudizio.
- Per difendere efficacemente la posizione in situazioni analoghe conviene agire prontamente (impugnazione degli atti prodotti), documentare tecnicamente l'opera (rilievi, schede tecniche) e non fondarsi esclusivamente su prassi amministrative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 nov 2022Sentenza del 10/11/2022 n. 311 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 10 nov 2022Sentenza del 10/11/2022 n. 860 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 10 nov 2022Sentenza del 10/11/2022 n. 871 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 10 nov 2022Sentenza del 10/11/2022 n. 1272 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 10 nov 2022Sentenza del 10/11/2022 n. 4352 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 10 nov 2022Sentenza del 10/11/2022 n. 33118 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →