Sentenza del 10/11/2022 n. 1272 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento (contestando sia vizi propri dell'atto sia vizi connessi alle sottostanti cartelle), denunciava irregolarità nella tempistica della regolarizzazione del contributo unificato, l'addebito delle spese di notifica nonostante la notificazione via PEC, la corretta applicazione e misura delle sanzioni (tenendo conto della sospensione dei termini per COVID e della graduazione del range sanzionatorio), e la mancata previa notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 472/97.
La decisione
La Corte Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l'appello riformando integralmente la sentenza di primo grado. In via preliminare ha rigettato le questioni di nullità per tardività della notifica (ritenendo il termine di cui all'art. 248 TUSP ordinatorio) e ha confermato la regolarità degli avvisi e dei termini sanzionatori anche tenendo conto della sospensione per COVID. Nel merito ha invece ritenuto che il ricorso avesse ad oggetto un unico atto (l'intimazione di pagamento) e non un ricorso cumulativo: pertanto il contributo unificato doveva essere calcolato come riferito a un singolo atto. Per l'oscillazione giurisprudenziale le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.L. 34/2020
Richiamato in relazione alla questione preliminare sulla decadenza del potere accertativo; non ha portato alla declaratoria di decadenza immediata e la questione è stata rigettata.
art. 248 T.U. delle sanzioni amministrative pecuniarie (TUSP)
Il termine per la notifica dell'atto di recupero previsto dall'art. 248 è stato interpretato come ordinatorio e non perentorio: la sua violazione non comporta automaticamente la nullità dell'atto né la decadenza dell'azione di recupero.
comma 3-bis art. 14 D.P.R. 115/2002
Stabilisce che in caso di impugnazione con unico ricorso di pluralità di atti il contributo unificato va versato in unica soluzione risultante dalla somma dei contributi dovuti. La Corte ha precisato che la norma si applica quando il petitum del ricorso devolve effettivamente una pluralità di atti; se il ricorso ha ad oggetto un unico atto (anche se denuncianti vizi derivati da altri atti) deve essere conteggiato il contributo relativo a quell'unico atto.
art. 7 d.lgs. 472/1997
Riguarda la misura e la graduazione delle sanzioni amministrative. La Corte segnala che la tariffazione della sanzione deve rispettare il range edittale e che circolari amministrative non possono derogare ai criteri previsti dalla legge.
art. 16 d.lgs. 472/1997
Norma sulla preventiva contestazione dell'illegittimità con invito al pagamento e facoltà di deduzioni. Il ricorrente lamentava la sua mancata applicazione; la Corte ha ritenuto che le contestazioni e gli avvisi di garanzia previsti fossero stati regolarmente portati all'attenzione del contribuente.
DL 18/2020 e DL 23/2020
Hanno disposto la sospensione dei termini processuali/amministrativi per il periodo indicato; la Corte ha tenuto conto della sospensione nel conteggio dei 90 giorni per l'irrogazione della sanzione e ha ritenuto che il termine fosse comunque decorso alla data di notifica del provvedimento sanzionatorio.
Circolare MEF 21/11/2011
Utilizzata dall'ufficio come criterio operativo per la graduazione percentuale delle sanzioni; la Corte osserva che tali circolari sono strumenti interpretativi e non possono prevalere sulla normativa primaria quando contrastanti.
DPR 115/1982 (richiamato come speciale) / D.P.R. 115/2002
Il regime del contributo unificato e relativa disciplina speciale (DPR) prevale sulla disciplina ordinaria quando applicabile; la Corte ne fa riferimento nel contesto del sistema sanzionatorio e dell'onere contributivo.
Massime di principio
- Se in giudizio si impugna formalmente un'unica intimazione di pagamento, il giudice può considerare il petitum riferito a quell'unico atto anche quando le censure riguardano vizi derivati da atti presupposti: in tal caso il contributo unificato si calcola sul singolo atto e non come cumulativo.
- I termini previsti da norme amministrative (es. art. 248 TUSP) possono essere interpretati come ordinatori e non perentori: la loro violazione non determina automaticamente nullità o decadenza salvo diversa previsione normativa.
- Le sospensioni normative dei termini (es. misure Covid DL 18/2020 e DL 23/2020) devono essere computate nel calcolo dei termini sanzionatori e processuali; tuttavia il computo va fatto attentamente e talvolta il termine risulta comunque decorso.
- Le circolari ministeriali e gli orientamenti amministrativi hanno valore interpretativo ma non possono sovrastare o modificare i criteri stabiliti dalla legge in materia di sanzioni; la graduazione della sanzione deve rispettare il range previsto dalla normativa primaria.
- La mancata previa comunicazione dell'atto di contestazione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 472/97 può essere rilevante, ma i giudici verificano nel merito se le garanzie di difesa e gli avvisi siano stati comunque assicurati; l'invalidità non è automatica se le notifiche e gli avvisi risultano nella documentazione.
- In presenza di oscillazioni giurisprudenziali su questioni procedurali o interpretative è frequente la compensazione delle spese giudiziarie.
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