Sentenza del 10/11/2022 n. 4352 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte territoriale ha rigettato l'appello principale dell'Ufficio e accolto l'appello incidentale della parte privata, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e accogliendo i ricorsi originari, con riconoscimento del diritto ai rimborsi richiesti per gli anni contestati. Le spese di lite sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Rimborso IRES per mancata deduzione dall'imponibile IRES della quota IRAP relativa alle spese per personale dipendente per gli anni d'imposta 2007, 2010 e 2011. Le istanze furono parzialmente accolte dall'Ufficio: 2007 negato completamente (€ 478.533), 2010 riconosciuto solo € 70.479 su € 203.012 richiesti, 2011 riconosciuto € 260.201 su € 392.264 richiesti. L'Ufficio ha motivato il diniego richiamando tra l'altro la circostanza di perdita fiscale nel 2007, la disponibilità dell'imposta effettivamente versata per il 2010 (parte abbattuta con credito per imposte estere) e discrepanze nella quantificazione per il 2011. La contribuente ha eccepito che successivi accertamenti sulla consolidata hanno rideterminato il reddito del 2007 e generato maggiori versamenti da cui risultava capienza IRES; ha inoltre prodotto documentazione (Modello IRAP, bilancio, prospetto di calcolo) per dimostrare le spese per il personale per il 2011 e contestato che l'uso del credito estero riducesse la capienza.
Norme richiamate
art. 118 disp. att. c.p.c.
Consente al giudice di motivare in modo conciso trattando solo le questioni ritenute rilevanti per la decisione; non tutto ciò che non è espressamente trattato è da considerarsi omesso.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a supporto del principio della 'ragione più liquida' sulla motivazione e sul diritto di difesa nel processo.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/2013
L'Ufficio l'ha richiamata per sostenere che maggiori versamenti a seguito di accertamento possano rilevare solo per il calcolo dell'IRAP e non per la deducibilità ai fini IRES; la Corte non ha condiviso tale lettura quando i versamenti derivano da rettifiche definitive che aggiornano la situazione fiscale dell'anno.
art. 99 comma 1 TUIR
L'Ufficio ha invocato il criterio temporale (deduzione nel primo periodo successivo), ma la Corte ha ritenuto che, ove vi siano rettifiche sostitutive dell'originaria situazione fiscale, per la verifica della capienza ai fini del rimborso debbano prevalere i dati aggiornati e definitivi dell'anno interessato.
art. 165 TUIR
Riguarda il credito d'imposta per imposte pagate all'estero; la Corte ha osservato che il credito non costituisce una deduzione e che il suo impiego in compensazione è un'effettiva modalità di pagamento che rileva ai fini della verifica della capienza dell'IRES.
art. 2 D.L. 201/2011
Prevede la deducibilità della quota IRAP relativa al costo del personale dall'imponibile IRES; è la norma posta a fondamento della richiesta di rimborso della contribuente.
norme sul consolidato fiscale
Le rettifiche operate su società consolidate si riflettono sulla consolidante; perciò le variazioni determinate da accertamenti delle consolidate devono essere considerate per la determinazione dell'IRES del consolidante e per i rimborsi.
Massime di principio
- Se un accertamento successivo ridetermina il reddito di una società consolidata, per valutare l'idoneità a un rimborso IRES occorre prendere a riferimento i dati fiscali definitivi risultanti dall'accertamento e non la precedente dichiarazione annullata.
- L'utilizzo di un credito d'imposta estero in compensazione costituisce un mezzo di pagamento reale ai fini della verifica della capienza dell'IRES e non impedisce il riconoscimento del rimborso; il credito non equivale a una deduzione del reddito.
- In regime di consolidato le rettifiche in capo a società controllate devono essere ricomprese nel risultato del consolidante per stabilire eventuali eccedenze e rimborsi.
- La deducibilità dell'IRAP ai fini IRES va valutata in relazione ai dati contabili e dichiarativi definitivi; l'amministrazione deve provare eventuali duplicazioni di deduzione se le contesta.
- La documentazione fiscale e contabile (Modello IRAP, bilancio, prospetto di calcolo) è essenziale per la quantificazione delle spese e il riconoscimento del rimborso: un diniego generico privo di motivazione puntuale può essere superato dalla prova documentale del contribuente.
- Il giudice può motivare in forma concisa trattando solo le questioni decisive; ciò non implica necessariamente un'incompletezza della decisione quando le altre questioni risultano assorbite.
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