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Sentenza

Sentenza del 10/11/2022 n. 311 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata

Diritto unionale - Direttive europee - Prescrizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'addizionale sulle accise per energia elettrica e le correlate sanzioni. La F. contestava l'erronea e illegittima applicazione dell'addizionale ai sensi dell'art. 6 del D.L. 28 novembre 1988 n. 511, commi 1 lett. c) e 4, come modificato dall'art. 10, comma 9, della legge n. 133/1999 (rapporto con soglie di consumo e luoghi di effettivo utilizzo, c. 200.000 kW mensili), nonché la legittimità delle sanzioni ex art.13 D.lgs. n.471/1997. La questione è stata valutata anche alla luce del diritto unionale, in particolare della direttiva 2008/118/CE, richiamata come elemento dirimente. Parallelamente l'ufficio sollevava eccezione di prescrizione relativa al recupero delle accise per il 2008; la CTR ha ritenuto che il termine di recupero decorre dalla data di presentazione della dichiarazione annuale di consumo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in grado d'appello, ha accolto il ricorso in riassunzione della F. nella parte principale relativa all'illegittima applicazione dell'addizionale e delle correlate sanzioni, ritenendo provati gli elementi documentali e il legittimo affidamento della società; tuttavia ha anche dichiarato non prescritte le accise per l'anno 2008 (accogliendo la richiesta dell'ufficio su tale punto), essendo il termine di recupero fatto decorrere dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo. Le spese di tutti i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 28 novembre 1988 n. 511

    art. 6, commi 1 lett. c) e 4

    Norma nazionale che disciplina l'addizionale sulle accise: la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione dell'addizionale nella fattispecie, laddove ricorrono le condizioni previste dalla normativa (autoproduzione, luoghi di effettivo utilizzo, soglie).

  • Legge n. 133 del 1999

    Modifica che introduce/precisa la soglia di consumo (fatto richiamo a 200.000 kW mensili) e le condizioni per l'esenzione dall'addizionale: la parte ha sostenuto che entro tale limite non era dovuta l'addizionale per i luoghi di effettivo utilizzo.

  • Direttiva 2008/118/CE

    Richiamata come criterio interpretativo vincolante del diritto unionale in materia di accise; la direttiva è stata ritenuta dirimente per valutare l'interpretazione delle norme nazionali e l'applicazione dell'addizionale.

  • D.lgs. n. 471 del 1997

    Prevede le sanzioni tributarie per violazioni in materia di imposte indirette; nel caso la Corte ha ritenuto illegittima l'applicazione delle sanzioni in relazione a un'addizionale ritenuta non dovuta.

Massime di principio

  • Quando si contesta l'applicazione di addizionali su accise legate ad autoproduzione di energia rinnovabile e cessioni a enti consorziati, verificare attentamente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa nazionale (es. soglie di consumo, 'luogo di effettivo utilizzo').
  • Il diritto unionale (es. direttiva 2008/118/CE) può essere invocato per interpretare e dirimere dubbi sull'applicazione delle norme nazionali in materia di accise; le corti nazionali devono valutare la conformità dell'interpretazione interna al quadro europeo.
  • La prescrizione del recupero delle accise e delle addizionali può decorrere dalla presentazione della dichiarazione annuale di consumo: pertanto, per calcolare termini di decadenza o prescrizione, occorre considerare tale data come possibile punto di partenza del decorso.
  • Una documentazione analitica e dettagliata (tabelle di consumo, elenco dei consorziati, prova degli effettivi luoghi di utilizzo) rafforza la posizione del contribuente e può giustificare il riconoscimento del legittimo affidamento e della buona fede.
  • In controversie complesse e bilanciate, è frequente che il giudice disponga compensazione delle spese processuali; in casi misti (accoglimento parziale/rigetto parziale) è probabile un esito simile.

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