Sentenza del 10/11/2022 n. 860 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Dazi - origine preferenziale delle merci - Indagini effettuate dall'OLAF - obbligo dell'importatore di eseguire i normali controlli per verificare veridicità dei certificati di origine - insussistenza buona fede
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento e sanzioni relativi a importazioni di biodiesel (2017-2018) dichiarato di origine Bosnia Erzegovina e quindi esente da dazi antidumping. Sulla base di indagini OLAF è emerso che il prodotto era in realtà biodiesel di origine USA riesportato tramite una società bosniaca che non effettuava la trasformazione sostanziale (uso di fatture false per metanolo e glicerolo; stabilimento incapace di produzione). L'Ufficio contestava la falsità dell'origine preferenziale e la finalità elusiva per evitare dazi antidumping; la società importatrice contestava la regolarità del contraddittorio, la motivazione e il valore probatorio delle indagini OLAF e invocava la buona fede ai sensi degli artt. 116 e 119 del CDU.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'importatrice. È stata dichiarata valida la riunione dei procedimenti; ritenute corrette la notifica della relazione OLAF e la possibilità di contraddittorio (osservazioni presentate e valutate dall'Ufficio). Le risultanze OLAF sono state ritenute probatorie e corroborate da elementi concordanti (identità dei titolari tra produttori USA e società bosniaca, corrispondenze di quantità, mancato acquisto reale di materie prime necessarie, incoerenze nelle registrazioni e nei flussi commerciali). La buona fede dell'importatore non è stata riconosciuta: società con esperienza, fatturato e personale qualificato avrebbe dovuto, con ordinaria diligenza, rilevare elementi sospetti (controlli mancati, proprietà comune col produttore USA). Sono confermati gli accertamenti e le sanzioni; rifiutata la riduzione delle sanzioni e l'applicazione della continuazione; spese liquidate a favore dell'Ufficio per €20.000.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione) art. 116
Disciplina l'esonero dai diritti e procedura di sgravio in caso di buona fede: il ricorrente deve dimostrare di aver adottato la diligenza richiesta; qui non integrata.
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione) art. 119
Prevede lo sgravio totale o parziale in caso di buona fede; la Commissione ha ritenuto che i requisiti non sussistessero per l'importatore.
Regolamento (CE) n. 1073/1999 (Regolamento OLAF), artt. 9 e 10
Attribuisce rilevanza probatoria alle indagini e alle relazioni OLAF e prevede trasmissione di documenti/informazioni agli Stati membri: la sentenza conferma piena valenza probatoria delle risultanze OLAF se non confutate.
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) art. 12 comma 7
Regola il diritto di essere ascoltati nel procedimento istruttorio; la Commissione ha ritenuto che il contraddittorio sia stato rispettato (osservazioni presentate e valutate dall'Ufficio).
Cass. n. 29431/2022 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni fondate, che il destinatario doveva conoscere la natura fittizia dell'operazione; se ciò è dimostrato grava poi sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la diligenza richiesta dall'operatore professionale — qui la Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Le relazioni e le indagini OLAF hanno valore probatorio rilevante e possono costituire base per avvisi di accertamento nazionali salvo che il contribuente fornisca prova contraria efficace.
- L'importatore professionale è obbligato a esercitare l'ordinaria diligenza in funzione della propria qualifica e dimensione: deve effettuare controlli documentali e di riscontro (due diligence sull'origine, committenti, flussi commerciali, coerenza quantitativa e documentale).
- La buona fede ai fini degli artt. 116 e 119 CDU va provata concretamente: non basta l'affermazione di aver compiuto verifiche; occorre dimostrare verifiche adeguate e che non vi fossero elementi oggettivi di sospetto che avrebbero richiesto approfondimenti maggiori.
- Segnali di allarme (red flags) che richiedono approfondimenti: corrispondenza diretta tra fornitori esteri e società intermediarie, aumenti anomali dei flussi commerciali, fatture o fornitori 'cartiera' per materie prime necessarie, incoerenze tra quantità di input e output, stabilimenti semidismessi o assenza di consumi/approvvigionamenti tecnici necessari alla produzione.
- Il diritto al contraddittorio è rilevante ma non invalida automaticamente l'atto se l'Amministrazione ha notificato le risultanze e ha valutato le osservazioni presentate ritenendole insufficienti.
- In presenza di violazioni reiterate e consapevolezza dell'operatore, le sanzioni tendono a non essere mitigate e la continuazione può essere esclusa se si tratta di plurime violazioni sostanziali differenti.
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