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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35523/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita di 850 quintali di fieno destinato all’alimentazione di ovini. L’acquirente e un altro soggetto avevano chiesto la risoluzione del contratto per asseriti vizi della merce, consistenti nel marciume del fieno e nella sua conseguente inidoneità all’uso pattuito; era stata inoltre proposta opposizione a precetto in relazione a un assegno emesso per il pagamento della merce e vi era anche una domanda di cancellazione del nominativo dal registro informatico dei protesti. La Corte d’appello aveva rigettato le domande ritenendo tardiva la denunzia dei vizi, perché effettuata oltre otto giorni dalla loro scoperta ai sensi dell’art. 1495 c.c., assumendo che la piena conoscenza delle difformità fosse già maturata con le visite del veterinario agli ovini, l’ultima delle quali risalente al 9 giugno 2001, mentre la richiesta di perizia a un agronomo era stata formulata solo il 21 giugno 2001. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, assumendo che il giudizio di appello si fosse svolto senza la partecipazione di una coerede della parte originaria deceduta in primo grado, benché questa fosse stata evocata e avesse partecipato al primo grado. Con il secondo e terzo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 e 1455 c.c., ma tali censure sono rimaste assorbite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che nel giudizio di appello mancava la partecipazione di un litisconsorte necessario, ossia una erede della parte deceduta nel corso del primo grado che aveva già partecipato a quel giudizio. Ha quindi affermato che, in caso di morte di una parte nel corso del primo grado, la legittimazione processuale si trasmette agli eredi, i quali assumono la qualità di litisconsorti necessari anche per ragioni processuali. Poiché l’appello era stato notificato soltanto ad alcuni successori e non anche alla coerede omessa, il giudizio di secondo grado è stato dichiarato affetto da nullità assoluta. I motivi secondo e terzo, relativi al merito della decadenza dalla garanzia per vizi e alla gravità dell’inadempimento, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    denunzia dei vizi oltre 8 giorni dalla loro scoperta

    Il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi della cosa venduta è posto a pena di decadenza dalla garanzia; tuttavia la questione è rimasta assorbita dall’accoglimento del vizio processuale.

  • art. 1455 c.c.

    La norma è stata richiamata nei motivi di ricorso con riguardo alla rilevanza dell’inadempimento, ma il relativo esame è stato assorbito.

Massime di principio

  • Se una parte muore nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione processuale si trasmette agli eredi, che assumono la qualità di litisconsorti necessari anche per ragioni meramente processuali, indipendentemente dalla scindibilità del rapporto sostanziale.
  • La mancata partecipazione al giudizio di appello di uno dei litisconsorti necessari determina la nullità assoluta della sentenza di secondo grado.
  • L’omessa evocazione in appello di uno dei successori universali della parte deceduta non è sanata dal fatto che altri successori siano stati chiamati o che il successore non evocato abbia partecipato al primo grado.
  • Quando viene accolto un motivo processuale assorbente, i motivi di merito restano assorbiti e non possono essere esaminati nel merito.
  • Nel venditore di beni viziati, la decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. richiede una denuncia tempestiva dalla scoperta del vizio; la verifica del momento di effettiva conoscenza del difetto è decisiva ai fini dell’eccezione di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppello
IstitutiLitisconsorzio necessarioDecadenza

Testo integrale

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