Cassazione Penale, Sentenza n. 16536/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (23/07/2021) che aveva parzialmente accolto l'appello degli odierni resistenti avverso l'ordinanza del G.I.P. (21/03/2021) che aveva rigettato la richiesta di revoca o riduzione del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. (07/09/2020). Il Procuratore censura la quantificazione del "profitto del reato" oggetto di sequestro per equivalente: contesta la valutazione del Tribunale che non avrebbe riconosciuto l'asservimento totalitario del software Xtreme Codes all'illecito e critica il metodo di calcolo adottato (somma algebrica di importi fatturati per €85.811,19 e la differenza entrate-uscite di conti per €1.604.012,99). Il ricorrente deduce inoltre elementi probatori della Guardia di Finanza (note del 2018) che, a suo avviso, dimostrerebbero un profitto maggiore (riferito a €1.689.824,18) e contesta l'attendibilità della fatturazione della Xtreme Codes.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso sia interamente volto alla determinazione quantitativa del profitto del reato, materia che costituisce una "quaestio facti" e, come tale, è preclusa in sede di legittimità quando si tratta del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente. La Corte ha quindi richiamato giurisprudenza consolidata in senso analogo e ha respinto il ricorso del Procuratore per inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso come norma invocata dal ricorrente; dalla sentenza non emerge una interpretazione testuale della norma ma la decisione si fonda sul principio che le divergenze sulla quantificazione del profitto costituiscono questione di fatto non sindacabile in Cassazione.
Richiamato tra i motivi di ricorso; la Corte, tuttavia, ha ritenuto inammissibile il ricorso perché vertente su valutazioni di fatto (quantificazione del profitto), non su specifiche questioni di diritto rilevabili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale in relazione alla trattazione del ricorso; non incide sulla decisione di inammissibilità ma attesta la formalità della trattazione in udienza.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 2, Sent. n. 17584/2013 e altre)
La Corte applica il principio consolidato secondo cui, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, le divergenze sulla esatta determinazione del valore dei beni oggetto dell'ablazione costituiscono una "quaestio facti" e non sono sindacabili in sede di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere annullamento di provvedimenti di sequestro preventivo per equivalente basandosi esclusivamente su contestazioni della quantificazione del profitto: queste sono questioni di fatto e non di diritto.
- Il ricorso per cassazione deve essere imperniato su questioni di diritto o vizi procedurali rilevabili in sede di legittimità; il mero dissenso sulla somma sequestrata è inammissibile.
- Se si ritiene che la quantificazione del profitto sia errata per vizi di metodo o per utilizzazione di prove illegittime, occorre articolare il ricorso su specifici profili giuridici (es. valutazione della rilevanza probatoria, nullità degli atti di indagine, violazione di norme probatorie) e non solo sui numeri.
- Se emergono nuovi elementi di prova decisivi non valutati, il rimedio più efficace può essere il riesame in sede di merito o istanze dirette al giudice del merito (istanza di riesame del sequestro) piuttosto che il ricorso in Cassazione.
- È importante per le parti difensive curare l'acquisizione e la tempestiva messa a disposizione di atti e documenti (es. caricamento su sistemi informatici processuali) per evitare eccezioni di inutilizzabilità e per consentire efficaci censure procedurali.
- Per il pubblico ministero: quando si impugna una determinazione contestata del profitto è strategico evidenziare vizi giuridici nella motivazione del giudice (contraddittorietà, illogicità, violazione di norme) oltre a proporre elementi fattuali, perché solo le doglianze di diritto sono sindacabili in Cassazione.
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