Cassazione Penale, Sentenza n. 574/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 22/02/2024 che aveva rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare dall'11/01/2018 al 21/12/2018. Il ricorrente deduceva nullità processuali (artt. 125, comma 3; 292; 192, commi 2 e 3; 314 c.p.p.) e vizio di motivazione per manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la sussistenza di colpa grave del Maniscalco desumendola dalla sua contiguità a esponenti mafiosi e che sarebbe invece sussistita l'insussistenza di gravità indiziaria in sede cautelare
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e inammissibilità. Ha confermato che la Corte d'appello ha correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità secondo cui frequenze abituali o rapporti ambigui con esponenti di Cosa Nostra possono integrare la condizione ostativa della colpa grave alla riparazione per ingiusta detenzione. Ha inoltre ritenuto inammissibile la deduzione relativa alla presunta ingiustizia formale perché non prospettata anteriormente, richiamando il limite delle censure consentite in sede di legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non accoglie la richiesta di rifusione delle spese del Ministero resistente per genericità della memoria
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Limita le censure proponibili in cassazione; la Corte ha ritenuto che le ragioni dedotte rientrassero nei limiti ma fossero manifestamente infondate. Inoltre richiama il principio che non possono essere sollevati motivi diversi da quelli previsti quando il giudizio di merito si sia svolto in un unico grado
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente quale vizio formale/nullità; la Corte ha ritenuto non sussistente la nullità invocata e quindi non sussistente la violazione dedotta
art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Richiamata in ordine a presunte irregolarità nell'assunzione o valutazione delle prove; la Corte territoriale è stata ritenuta aver rispettato le norme processuali e le regole di valutazione applicabili
Invocato dal ricorrente tra le norme la cui inosservanza sarebbe causa di nullità; la Suprema Corte non ha riscontrato l'inosservanza dedotta
Riguarda ipotesi di nullità o vizi procedurali citati dal ricorrente; la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia violato le disposizioni invocate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per la sintesi del motivo di ricorso; impone la conformazione della esposizione del motivo in cassazione secondo lo schema procedurale previsto
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020) e norme successive di proroga
Richiamate in relazione al trattamento del procedimento in udienza camerale secondo le norme emergenziali e le proroghe successive; rilevante solo sul metodo di trattazione
Prevede che il soccombente debba sopportare le spese; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in cassazione
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio di valutazione per l'imposizione dell'ammenda alla parte che ha proposto un ricorso inammissibile senza colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto il pagamento di euro 3.000,00
Massime di principio
- Nelle richieste di riparazione per ingiusta detenzione, la frequentazione abituale o rapporti ambigui con esponenti di associazioni mafiose possono integrare la "colpa grave" ostativa alla concessione della riparazione
- L'assoluzione nel giudizio di merito non impedisce che, nel procedimento per riparazione, si valorizzino gli stessi fatti per verificare la sussistenza della colpa grave, dato il diverso grado di prova richiesto nelle fasi (cautelare vs merito)
- In Cassazione non possono essere proposte nuove questioni non previste dall'art. 606 c.p.p.; questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio sono, in linea di principio, precluse
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, in presenza di motivi, a una somma equitativa alla Cassa delle ammende
- Le spese sostenute dalla parte resistente possono non essere rimborsate se la memoria difensiva è generica e non apporta contributi specifici alla decisione
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