Cassazione Penale, Sentenza n. 23605/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso alla Cassazione impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare: era stata sostituita la misura del divieto di avvicinamento con controllo elettronico (braccialetto) con la più afflittiva misura degli arresti domiciliari. La difesa presentava tre motivi: (1) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità per un aggravamento fondato in gran parte sulla presunta non fattibilità tecnica dell'applicazione del braccialetto elettronico; (2) vizio motivazionale per avere attribuito rilievo decisivo a un episodio (mancata presentazione in Questura per l'applicazione del dispositivo) non rilevante e giustificato dall'indagato (si era addormentato); (3) insufficienza della motivazione circa il pericolo di reiterazione del reato, atteso che non c'erano contatti successivi con la persona offesa né con i congiunti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, prima della decisione della Cassazione, il ricorrente ha rinunciato al ricorso in conseguenza della sostituzione della misura cautelare: con ordinanza del G.I.P. del 23/03/2026 gli arresti domiciliari sono stati sostituiti con il divieto di avvicinamento e di comunicazione con le persone offese. La Corte ha dunque rilevato la carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità non è seguita condanna alle spese processuali né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, considerata la causa sopravvenuta (scarcerazione/cambio misura). È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003. Decisione del 02/04/2026.
Norme richiamate
norma relativa all'appello ex art. 310 (richiamata nella vicenda processuale di riesame degli atti), usata per contestualizzare l'origine dell'impugnazione del provvedimento di aggravamento
regola il divieto di avvicinamento con controllo elettronico: nel caso era la misura originaria che si voleva mantenere; la Corte non entra nel merito dopo la sopravvenuta sostituzione della misura
rinvia ai principi di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari evocati dalla difesa per contestare l'aggravamento
richiamato quale riferimento procedurale nella valutazione delle misure cautelari e dei relativi profili di proporzionalità
richiamato in relazione alle modalità di riesame e impugnazione dei provvedimenti cautelari
disciplinante la valutazione delle violazioni delle prescrizioni cautelari; la difesa contestava che la mancata presentazione per l'applicazione del braccialetto costituisse inottemperanza rilevante
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
criterio per la misura cautelare fondato sul pericolo di reiterazione del reato; la difesa sosteneva l'assenza del pericolo concreto e attuale
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorrente ha rinunciato dopo la sostituzione della misura, venendo meno l'interesse ad ottenere cassazione
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
norma sulla protezione dei dati personali: la Corte ha ordinato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi nelle pubblicazioni del provvedimento
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, sopravviene una modifica del provvedimento che realizza l'esito richiesto dal ricorrente (ad es. sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva), si determina una carenza di interesse che rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La Corte di Cassazione non entra nel merito delle questioni sostanziali se il ricorso è reso privo di interesse da eventi sopravvenuti; in tale ipotesi non è obbligatoria la condanna alle spese a carico del ricorrente.
- Nelle contestazioni di aggravamento cautelare il giudice deve valutare concretamente adeguatezza e proporzionalità della misura; tuttavia, se la vicenda viene successivamente sanata o modificata, tale valutazione sostanziale può rimanere inosservata per carenza di interesse.
- Un episodio isolato di mancata osservanza di una prescrizione cautelare (es. mancata presentazione in Questura) richiede una valutazione del contesto e della volontà elusiva: giustificazioni plausibili e assenza di reiterazione possono limitarne la rilevanza ai fini dell'aggravamento.
- Per essere ritenuta fondata la necessità di aggravamento per pericolo di reiterazione, deve emergere un pericolo concreto e attuale; la mera gravità astratta dei fatti o la generica inclinazione al delitto non bastano senza elementi attuali di rischio.
- Nei provvedimenti pubblicati deve essere garantita la tutela dei dati personali delle parti, procedendo all'oscuramento delle generalità quando previsto dalla normativa sulla protezione dei dati.
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