Cassazione Penale, Ordinanza n. 23184/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Roma ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di diffamazione e lo ha condannato alla pena di euro 2.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, articolando otto motivi dedotti come violazioni di legge e vizi di motivazione. Il ricorso si fondava, in particolare, sull'assunto che la sentenza di primo grado fosse inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., perché avrebbe irrogato una "pena pecuniaria"; da ciò la difesa traeva la conseguenza che il rimedio corretto fosse il ricorso diretto per cassazione. La Corte rileva però che la norma richiamata prevede l'inappellabilità solo per le condanne alla sola pena dell'ammenda o del lavoro di pubblica utilità, mentre nel caso concreto la pena applicata era la multa, sicché la sentenza era appellabile. Poiché il ricorso conteneva anche censure di motivazione, esso rientrava nella disciplina del ricorso per saltum convertibile in appello ex art. 569 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per cassazione fosse impropriamente proposto contro una sentenza appellabile, poiché l'art. 593, comma 3, c.p.p. non riguarda la multa ma solo l'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Ha quindi qualificato l'impugnazione come ricorso per saltum e, poiché erano dedotti anche vizi motivazionali, l'ha convertita in appello ai sensi dell'art. 569 c.p.p., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per la decisione.
Norme richiamate
Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità
L'inappellabilità riguarda solo le condanne alla sola ammenda o al lavoro di pubblica utilità; non si estende alla multa.
Il ricorso per saltum si converte in appello quando sono dedotti motivi riconducibili ai vizi di motivazione previsti dall'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. d) ed e), c.p.p.
I vizi motivazionali dedotti nel ricorso impediscono la trattazione come ricorso diretto per cassazione e comportano la conversione in appello nei casi previsti dall'art. 569 c.p.p.
Massime di principio
- La sentenza di condanna che irroga la multa resta appellabile, poiché l'inappellabilità ex art. 593, comma 3, c.p.p. è limitata alla sola ammenda o alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
- Quando l'impugnazione diretta in cassazione è proposta avverso una sentenza che non è inappellabile e contiene anche censure di motivazione, opera la conversione del ricorso per saltum in appello.
- In sede di qualificazione del mezzo di impugnazione, occorre fare riferimento al testo effettivo della norma e alla natura della pena applicata, senza equiparare impropriamente multa e ammenda.
- La conversione dell'impugnazione mira a conservare l'efficacia dell'atto quando il ricorso è stato proposto con un errore sul rimedio esperibile, purché il contenuto delle censure consenta la trasmigrazione al giudice competente.
Come è indicizzato
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