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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40914/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 21/01/2021. Marafioti deduceva: 1) omessa acquisizione di registrazioni telefoniche dell'estate 2014 richieste in rinnovazione istruttoria; 2) vizio di motivazione e negazione ingiustificata delle attenuanti generiche. De Giorgio lamentava errata applicazione dell'art. 99 comma 4 c.p. (recidiva), sostenendo che i precedenti penali risalenti al 1981 e 1982 non dovessero integrare la recidiva perché relativi ad illeciti poi depenalizzati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati e reiterativi di questioni già valutate in appello. In particolare: per Marafioti la Corte ha ritenuto che le conversazioni richieste non fossero decisive, atteso il consistente intervallo temporale rispetto ai fatti, e che la negazione delle attenuanti generiche fosse adeguatamente motivata; per De Giorgio la Corte ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento della recidiva dalla corte di appello nonostante la risalenza temporale dei precedenti. Conseguenze: inammissibilità dichiarata ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Ciccolini Sandro, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. La sentenza di merito resta confermata nei suoi effetti sostanziali.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    L'"error in procedendo" per omessa assunzione di prova è configurabile solo se la prova richiesta e non ammessa fosse decisiva, cioè idonea a determinare una decisione diversa; la Corte ha escluso la decisività delle registrazioni richieste.

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Richiama il vizio per motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello sull'esclusione delle attenuanti fosse coerente e sufficiente.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulle richieste di acquisizione di prove in rinnovazione; la corte d'appello ha respinto la richiesta ancorandosi a elementi fattuali che rendevano irrilevanti le conversazioni per il periodo temporale considerato.

  • art. 99 comma 4 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione operata dalla corte di appello, motivando adeguatamente il riconoscimento della recidiva anche con precedenti risalenti nel tempo se non esclusi dalla legge.

  • art. 606 comma terzo cod. proc. pen.

    Prevede la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati o reiterativi; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende e alle spese processuali.

Massime di principio

  • In Cassazione una censura per omessa acquisizione di prova è ammissibile solo se la prova non assunta sarebbe stata decisiva: il ricorrente deve dimostrare che, se acquisita, la prova avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
  • Le richieste di acquisizione di registrazioni o di prove relative a periodi temporali significativamente distanti dai fatti possono essere ritenute irrilevanti dal giudice di merito e, se ben motivate, la loro mancata acquisizione non costituisce vizio rilevante in Cassazione.
  • La negazione delle attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito; se la motivazione è logica e sufficiente, la Cassazione non interviene.
  • Il riconoscimento della recidiva può essere legittimamente motivato anche quando i precedenti siano risalenti nel tempo, salvo che intervenienti norme o cause che ne impediscano il computo; è essenziale che la corte di merito espliciti le ragioni del riconoscimento.
  • I ricorsi ritenuti manifestamente infondati o puramente reiterativi rispetto alle questioni già decise in merito vengono dichiarati inammissibili con conseguente condanna alle spese e possibile ordinanza di pagamento alla Cassa delle ammende.

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