Cassazione Penale, Sentenza n. 40914/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 21/01/2021. Marafioti deduceva: 1) omessa acquisizione di registrazioni telefoniche dell'estate 2014 richieste in rinnovazione istruttoria; 2) vizio di motivazione e negazione ingiustificata delle attenuanti generiche. De Giorgio lamentava errata applicazione dell'art. 99 comma 4 c.p. (recidiva), sostenendo che i precedenti penali risalenti al 1981 e 1982 non dovessero integrare la recidiva perché relativi ad illeciti poi depenalizzati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati e reiterativi di questioni già valutate in appello. In particolare: per Marafioti la Corte ha ritenuto che le conversazioni richieste non fossero decisive, atteso il consistente intervallo temporale rispetto ai fatti, e che la negazione delle attenuanti generiche fosse adeguatamente motivata; per De Giorgio la Corte ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento della recidiva dalla corte di appello nonostante la risalenza temporale dei precedenti. Conseguenze: inammissibilità dichiarata ai sensi dell'art. 606 comma terzo c.p.p.; condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; condanna in solido degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Ciccolini Sandro, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. La sentenza di merito resta confermata nei suoi effetti sostanziali.
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
L'"error in procedendo" per omessa assunzione di prova è configurabile solo se la prova richiesta e non ammessa fosse decisiva, cioè idonea a determinare una decisione diversa; la Corte ha escluso la decisività delle registrazioni richieste.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Richiama il vizio per motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte d'appello sull'esclusione delle attenuanti fosse coerente e sufficiente.
Norma sulle richieste di acquisizione di prove in rinnovazione; la corte d'appello ha respinto la richiesta ancorandosi a elementi fattuali che rendevano irrilevanti le conversazioni per il periodo temporale considerato.
Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione operata dalla corte di appello, motivando adeguatamente il riconoscimento della recidiva anche con precedenti risalenti nel tempo se non esclusi dalla legge.
art. 606 comma terzo cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi manifestamente infondati o reiterativi; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i ricorsi.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende e alle spese processuali.
Massime di principio
- In Cassazione una censura per omessa acquisizione di prova è ammissibile solo se la prova non assunta sarebbe stata decisiva: il ricorrente deve dimostrare che, se acquisita, la prova avrebbe potuto determinare una diversa decisione.
- Le richieste di acquisizione di registrazioni o di prove relative a periodi temporali significativamente distanti dai fatti possono essere ritenute irrilevanti dal giudice di merito e, se ben motivate, la loro mancata acquisizione non costituisce vizio rilevante in Cassazione.
- La negazione delle attenuanti generiche deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito; se la motivazione è logica e sufficiente, la Cassazione non interviene.
- Il riconoscimento della recidiva può essere legittimamente motivato anche quando i precedenti siano risalenti nel tempo, salvo che intervenienti norme o cause che ne impediscano il computo; è essenziale che la corte di merito espliciti le ragioni del riconoscimento.
- I ricorsi ritenuti manifestamente infondati o puramente reiterativi rispetto alle questioni già decise in merito vengono dichiarati inammissibili con conseguente condanna alle spese e possibile ordinanza di pagamento alla Cassa delle ammende.
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