Cassazione Penale, Sentenza n. 14792/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cozzi impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato l'improcedibilità per prescrizione del reato di frode nell'esercizio del commercio ma confermato la condanna a risarcire i danni. Il ricorso articola tre censure: (1) violazione procedurale per mancato rispetto del termine a comparire di 40 giorni (art. 601, comma 3 c.p.p., modificato dal d.lgs. n.150/2022); (2) vizio di motivazione per non aver considerato le osservazioni del consulente tecnico della difesa sull'affidabilità degli accertamenti tecnici che affermavano la non identità di varietà del seme; (3) violazione e vizio di motivazione circa l'elemento psicologico (dolo), in quanto la Corte avrebbe dedotto il dolo dal ruolo ricoperto senza motivazione specifica e senza confrontare le argomentazioni difensive.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente ai motivi secondo e terzo: ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello perché non ha esaminato né confutato i rilievi tecnici della difesa né motivato l'accertamento del dolo. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello. Il primo motivo (termine a comparire 40 giorni) è stato ritenuto infondato in ragione dell'interpretazione delle Sezioni Unite che limita l'applicazione della nuova disciplina agli atti di impugnazione dal 1° luglio 2024. La Corte di cassazione ha inoltre stabilito che le lacune motivazionali non possono essere colmate ricorrendo agli atti prodotti dalla parte se non espressamente richiamati e fatti propri dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
introdotto dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
la Corte di cassazione richiama le Sezioni Unite che hanno interpretato la norma come applicabile solo agli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024; quindi il mancato rispetto del termine di 40 giorni non ha dato luogo a nullità nel caso di specie
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), b) ed e)
norma sul motivo di ricorso per cassazione
usata come titolo di riferimento per la formulazione delle doglianze (vizi procedurali e vizio di motivazione) e per la valutazione di fondatezza dei motivi
prevista nel ricorso in combinato con art. 601 e 185 c.p.p.
richiamata dalla difesa per sostenere la nullità del decreto di citazione ove mancasse il termine a comparire
citata in combinato con le altre norme procedurali in tema di nullità del decreto di citazione
richiamato in relazione alla valutazione dell'elemento psicologico (dolo) necessario per la responsabilità
menzionato dalla parte civile come precedente penale a carico dell'imputato utile a sostenere l'esistenza del dolo
citato dalla parte civile per documentare la figura e i doveri del "responsabile del mantenimento in purezza" nella filiera sementiera, utile a sostenere la conoscenza/colpa dell'imputato
richiamato come normativa previgente che disciplina ruoli analoghi nella certificazione delle sementi
Sez. U, n. 42125 e n. 42124 del 27/06/2024
le Sezioni Unite hanno interpretato la decorrenza dell'applicazione del termine a comparire di 40 giorni fissando l'ambito temporale di applicazione (dal 1° luglio 2024)
citato nel processo per questioni relative all'accertamento tecnico irripetibile e alla possibilità di introdurre osservazioni successive
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve confrontarsi esplicitamente e motivatamente con le osservazioni tecniche della difesa; la mera affermazione che le prove contrarie non intaccano il compendio probatorio è insufficiente.
- Le carenze motivazionali sui punti decisivi (es. affidabilità degli accertamenti tecnici e sussistenza del dolo) possono determinare l'annullamento della decisione limitatamente agli effetti interessati e il rinvio per nuovo esame.
- Le modifiche procedurali (es. termini a comparire) richiedono attenzione alle norme transitorie e alle interpretazioni di legittimità (Sezioni Unite) per stabilire la loro efficacia temporale.
- La Corte di cassazione non può supplire alle carenze motivazionali del giudice di merito utilizzando atti o memorie prodotti dalle parti, salvo che la sentenza impugnata non abbia espressamente fatto propri quei documenti.
- Per affermare l'elemento soggettivo (dolo) non è sufficiente richiamare la qualifica o la posizione aziendale dell'imputato senza una motivazione che colleghi in modo specifico quella posizione alla consapevolezza o volontà del fatto illecito.
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