Cassazione Penale, Ordinanza n. 34522/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 2 dicembre 2025 della Corte di appello di L’Aquila, che aveva sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado, riformandola soltanto quanto al trattamento sanzionatorio, per i reati di furto in abitazione e falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, indicati rispettivamente dagli artt. 624-bis e 455 c.p. I primi due motivi denunciavano vizio di motivazione sulla responsabilità e omessa valutazione delle censure proposte con l’appello; il terzo lamentava vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti indeducibili perché non individuavano i punti dell’atto di appello che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente la pena con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, e il livello di dettaglio richiesto per motivare i singoli aumenti è proporzionato alla loro entità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la Corte di appello di L'Aquila, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis e 455 cod. pen.
La disposizione è richiamata per identificare uno dei reati per i quali è stata confermata la responsabilità dell’imputato; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
la Corte di appello di L'Aquila, che, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), lo ha ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 624-bis e 455 cod. pen.
La disposizione è richiamata per identificare uno dei reati per i quali è stata confermata la responsabilità dell’imputato; la sentenza non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- La censura di omessa valutazione dei motivi d’appello deve indicare specificamente quali punti dell’impugnazione non siano stati esaminati dalla decisione contestata; in mancanza, il motivo è indeducibile.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è adeguata quando richiama in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la quantificazione della pena.
- Il grado di specificità della motivazione richiesto per i singoli aumenti di pena è commisurato all’entità degli aumenti stessi.
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